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VICO EQUENSE Ospedale Rossano

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Dallo Statuto organico dello spedale e Pia opera di doti Rossano nel Comune di Vico Equense del 28 novembre 1875.

Il Comune di Vico Equense era gran tempo che urgente sentiva il bisogno di un piccolo spedale per ricovero dei poveri malati del Comune.
Nell'anno 1872, la carità eminentemente cristiana del sig. Luigi Rossano, nativo di questo Comune, quasi emulando la virtù eroica della nostra cittadina Maria Longo, prima fondatrice dello spedale degl'Incurabili di Napoli, con suo olografo testamento del 4 aprile lasciava tutti i suoi beni stabili, fino la propria casa, per fondare un piccolo spedale a sollievo dei poveri ammalati del Comune suddetto, sotto la esclusiva direzione ed amministrazione del Parroco protempore di S. Ciro: dispose altresì che, seguita la morte della usufruttuaria Maria Rosa Cricelli (vedova di lui), il Direttore dell'ospedale dovesse vendere, con la dovuta pubblicità, tutt'i mobili, mobiglia, argento, oro, rame, e quanto altro  trovasse nell'appartamento, meno tanta quantità di lana quanta ne potrà occorrere per i letti dell'ospedale, e meno il ritratto del testatore, in tela, da doversi collocare nella sala dell'ospedale medesimo, a perpetua memoria di lui. Prescrisse finalmente che il prezzo ricavato dalla vendita degli accennati effetti si dovesse impiegare a cura del Parroco, in acquisto o di beni stabili, o di rendita sul Debito Pubblico; e l'annua rendita invertire in tante doti da lire centoventisette e centesimi cinquanta, ognuna a favore di orfane appartenenti alla parrocchia di S. Ciro, od in mancanza di esse, alle non orfane, o in limosine ai poveri. Questa disposizione di somma beneficenza con domanda dell'attuale Parroco fu benignamente accolta dalla Sovrana Maestà del Re, che con decreto del 21 gennaio 1875, autorizzava il Parroco ad accettare l'eredità nell'interesse del Pio Luogo, ed erigeva lo spedale in corpo morale.

ART.1 Lo Spedale Civile del Comune di Vico Equense stato fondato dal signor Luigi Rossano con suo olografo testamento in data 4 aprile 1872, ed eretto in corpo morale con Regio Decreto in data 24 gennaio 1875, è opera pia laicale soggetta alla legge 3 agosto 1862.
ART.2 Suo scopo è di accogliere e curare i poveri di ambo i sessi nati e residenti nel Comune, i quali siano affetti da febbre acuta.
ART.3 Le ammissioni d'infermi di morbi contagiosi sono onninamente vietate.
ART.4 Accoglie e cura altresì provvisoriamente, ed in casi di urgenza, gli estranei al Comune, ed i militari in attività di servizio che, trovandosi di passaggio o temporaneamente dimoranti, si ammalassero, salvo sempre il rimborso delle spese dalla parte del Governo per la cura dei militari, dalle famiglie per gli agiati, e dai rispettivi Comuni per i poveri, a norma delle convenzioni e delle leggi speciali in vigore.
ART. 5 I documenti richiesti per l'ammissione in questo pio stabilimento sono:
1. Un attestato di povertà rilasciato dal proprio Parroco e vistato dal Sindaco.
2. Un certificato medico attestante la malattia vistato dal professore sanitario del Pio Luogo, il quale deve autorizzare l'ammissione degli infermi, dovendo esso rispondere delle malattie irricettibili e di natura contagiosa.
In casi gravi ed urgenti, per fratture, contusioni o ferite, sono gli infermi, senza veruna formalità, accolti, salvo il soddisfare poscia alle sopradette prescrizioni.  Tanto per gli infermi accolti gratuitamente quanto per quelli entrati a pagamento si osserva lo stesso regolamento e la stessa disciplina, dovendo tutti fruire degli stessi vantaggi.
ART. 7 Il numero delle piazze per gl'infermi da accogliere è ora di otto, giusta le disposizioni testamentario del fondatore. Cotesto numero potrà essere aumentato,  come sarà per consentirlo la capacità del luogo e le condizioni del patrimonio.
ART. 8 I mezzi onde l'istituto provvede allo scopo di sua istituzione consistono in beni stabili, canoni e censi ……..
ART. 9 Lo Spedale è amministrato e diretto esclusivamente dal Parroco protempore di S. Ciro, giusta l'espressa volontà del testatore ed il Regio Decreto
ART. 10 La sorveglianza e direzione in generale del pio istituto è esercitata dal Parroco esclusivamente giusta le tavole di fondazione, il quale è in dovere altresì di visitare i ricoverati il più frequentemente possibile.
La sua sorveglianza si estende su tutti i rami di economia, amministrazione e servizio interno, e quindi baderà che si osservino esattamente le prescrizioni della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, non permettendo mai innovazioni, che fossero in opposizione alla medesima od al presente Statuto organico o al regolamento speciale del pio stabilimento.
ART. 11 Il servizio interno dello Spedale è affidato:
a) Ad un Direttore sanitario. b) A due figlie della carità. c) Ad un medico chirurgo. d) Ad un cappellano. e) A due servienti; un maschio e l'altra femmina. f) Ad un portinaio.
ART. 12 Il Direttore ha cura dell' economia e disciplina interna dello Spedale e bada all'esatta osservanza del presente Statuto e relativo regolamento. Egli dispone l'ammissione degli infermi dopo che sono stati visitati dal Professore sanitario, e provvede sull'ammissione d'infermi militari od estranei al Comune.
ART. 13 Spetta al Direttore decidere se alcuni dei sopradetti uffici si possono ad altri cumulare nella medesima persona, senza che il servizio ne soffra sconci o danni.
ART. 14 Le Figlie della Carità sono addette al servizio dello Spedale, e la Superiora di esse fa le veci del Direttore nella direzione interna ed economica della pia istituzione.
ART. 15 Alla dipendenza del Parroco amministratore sono un Segretario contabile ed un Tesoriere con idonea cauzione nell'ammontare e nelle qualità determinate dal regolamento interno.
ART. 16 Gli obblighi di tutti i suddetti impiegati e servienti, la durata degli uffizi, gli stipendi e salari loro destinati, come anche tutte le norme per l'esatta osservanza del presente Statuto e della disciplina interna, saranno particolareggiatamente determinati nel su accennato regolamento interno.
ART. 17 È vietato finalmente di concedere ad essi pensione o qualunque maniera di gratificazione, dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi del danaro del povero.
ART. 18 e seguenti… La Pia Opera dei dotaggi disposti dal fu Luigi Rossano, facente parte dell' Opera dello Spedale sotto la stessa denominazione, consiste nel conferimento di tante doti per maritaggi di L. 127,50 ognuna, quante se ne possano formare dalla rendita dei beni stabili o mobili, che si andranno ad acquistare col prezzo ricavato dalla vendita degli effetti mobiliari, rinvenuti nell' appartamento della usufruttuaria dei beni donati all' Ospedale all'epoca di sua morte.
ARTICOLO TRANSITORIO
Fino a quando la economia della Pia Opera non permetterà avere un Segretario contabile stipendiato, questo ufficio dovrà essere disimpegnato dallo stesso Direttore sanitario.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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