Menu principale:
Ringrazio la collega Veronelli Mariuccia (bollatese) che è riuscita a recuperare pres-
La storia dell’Ospedale di Bollate inizia con il Testamento di Don Luigi Uboldi del 19/11/1925
“Con riferimento a quanto già ebbi ad esporle in merito al mio desiderio per un ospedale da erigersi in Bollate e dopo ulte-
La prego quindi di comunicarmi l'accetta-
……..cui fa seguito la relazione al Consiglio comunale del 19/3/26, del segretario comunale, ove è riportata l’analisi della donazione, di una ipotesi di spesa per la realizzazione dell’opera compresa la costruzione di un padiglione ex novo e come recuperare i fondi necessari; riporto alcuni passi secondo me i più interessanti e curiosi:
………. La parte di fabbricato donato verrebbe adibita ai servizi di ambulanza, cucina, direzione, guardaroba, cappella. e quar-
Per il finanziamento due sono le fonti inestinguibili se bene sfruttate e cioè: la beneficenza e la provvidenza……….l'esposizione di ritratti nell'atrio dell'Ospedale ai benefattori di oltre L.5/mila può rendere una trentina di mille lire…..l'offerta del mattone in occasione della posa della prima pietra, ed un buon banco di beneficenza alla Benedizione dell'edificio possono dare L.15/mila…….ripetere la giornata lavorativa pro ospedale ….. ed aprire una sottoscrizione possono rendere altre L.IO/mila e poi..... la Divina provvidenza nelle opere buone non manca.
Non ho trovato invece informazioni sulla data della posa della prima pietra come pure della costruzione del nuovo Ospedale tutt’ora operativo anche se depotenziato, afferente alla ASST Rhodense.
STATUTO ORGANICO del 18 febbraio 1930
CAPO I° Fondazione, scopi, mezzi.
Art.1 L'Ospedale di Bollate, dedicato alla memoria dei Caduti in guerra, trae la sua origine:
a) Dagli atti 30 Dicembre 1925 – 3 Dicem-
b) Dalle offerte private raccolte da apposito Comitato eletto dal Podestà che servirono alla erezione dei padiglioni ed arredamento dell'Ospedale.
Detto Istituto è stato eretto in Ente morale con lo stesso RD con il quale è stato provveduto all'approvazione del presente Statuto, ed ha attualmente il patrimonio valutato in 1.350.000.
Art.2 L'Ospedale ha per iscopo di provvedere al ricovero, alla cura; al mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli in-
Art.3 Salvo quanto è disposto dalle leggi che regolano l'accoglimento nei casi d'urgenza, possono essere ammessi all'Ospedale anche ammalati di medicina, non poveri, nel soli casi in cui sia acconsentito dalla normale disponibilità dei letti nelle infermerie comuni, così da non recare pregiudizio alla cura degli aventi diritto; vi possono inoltre essere ammessi ammalati poveri appartenenti ad altri Comuni, quando siano inviati dall'Ospedale Capo circolo.
La misura delle rette, sia per ammalati solventi in proprio, che a carico comunale, sarà determinata dall'Amministrazione in sede di preventivo di anno in anno con l'approvazione del Prefetto.
Art. 4. Non possono essere accolti infermi di malattie infettive a carattere contagioso o diffusivo. Il loro accoglimento è consentito soltanto quando vi sia la possibilità di assicurare ad essi un isolamento perfetto. Sono esclusi dal divieto di ammissione gli infermi di malattie celtiche e di tubercolosi nelle sue varie manifestazioni.
Quando però trattasi di tubercolosi il ricovero non potrà avere luogo che in locali separati ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 Giugno 1927 N.1276.
Per i fanciulli di età inferiore ai 15 anni, il ricovero dovrà seguire in locali separati, quando la sufficienza dei mezzi lo consentono.
Art.5 Nel regolamento interno sono determinate le norme per l'ammissione degli in-
Art.6 La misura delle rette per i malati rico-
Nell'ammentare delle rette devono intendersi computate lo spese di ricovero, di mantenimento, di medicazione qualsiasi altro trattamento curativo, attinente all'esercizio di singole branche della medicina, senza diritto nell'Amministrazione Ospitaliera a rivalsa per qualsiasi altra spesa accessoria, e parimenti senza diritto nei sanitari a compensi speciali per le loro prestazioni. La giornate di entrata e quella di uscita debbono essere computate come una sola giornata di presenza.
Art7. L'Amministrazione informa le società di Patronato, che esercitano la loro azione nel Comune, quando entrano in convalescenza ricoverati.
Seguono altri articoli attinenti alla parte amministrativa ed economica.