COREGLIA ANTELMINELLI Ospedale Civile Pierotti - Ospedali d'Italia

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COREGLIA ANTELMINELLI Ospedale Civile Pierotti

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Dal regolamento di Amministrazione e di servizio interno dello spedale Pierotti in Coreglia Anteminelli - 1873

36. Il medico chirurgo decide intorno alle ammissioni degli infermi che si presentano, osservando di rigore prescrizioni contenute negli articoli 12, 13, 14 e 15 dello Statuto organico, e più specialmente di quest' ultimo articolo che lo riguarda in particolare. Per ogni altro estremo l'ammittendo dovrà essere munito di un attestato del Sindaco provante il luogo di domicilio e le condizioni economiche dell'ammittendo stesso e delle persone obbligate, secondo il codice civile, al mantenimento di lui. Senza queste formalità nissuno potrà essere ammesso, menochè ricorrano la urgenza assoluta ed evidente il pericolo grave.
37. Ha l'obbligo di fare agli ammalati ammessi nello Spedale, due visite al giorno, che una nelle ore antimeriadiane e l'altra nelle ore pomeridiane da destinarsi preventivamente d'accordo con gli amministratori.
38. Prescrive i medicamenti ed i rimedii necessari agli ammalati, segnandoli giorno per giorno di propria mano in apposito ricettario preparato dall' amministrazione, conciliando sempre con ogni diligenza e finchè è possibile la cura con la economia della amministrazione stessa.
39. I medicamenti costosi e di lusso sono assolutamente vietati ed è riservata agli amministratori la facoltà di deliberare, sentiti gli esperti e col voto occorrendo del Consiglio Sanitario provinciale, una speciale Farmacopea quando la credessero necessaria ed apparisse utile.
40. Prescrive il vitto che crede conveniente alla cura degli ammalati, segnandolo nel ricettario suddetto in apposita casella distinta da quella dei medicamenti ed uniformandosi alla tabella dietetica approvata nel seguente art. 41.
41. La tabella dietetica in servizio dello Spedale Pierotti è quella generale superiormente approvata per gli Spedali d'infermi (civili) della Toscana, circolata dalla Prefettura di Lucca nel 12 giugno 1860 ed entrata in attività col giorno primo luglio dello stesso anno. Soltanto, avuto riguardo alla località ed alla piccolezza dei mezzi dei quali dispone l'Opera Pia, non sono ammesse le sostituzioni, altrechè nel caso vengano limitate alle uova. Inoltre non sono ammessi affatto nè i villi addizionali nè le sostanze alimentarie quasi medicamentose; e, quanto ai vini generosi, le ordinazioni debbono essere ristrette al solo miglior vino che produce il territorio comunale di Coreglia-Antelminelli.
42. L'orario da seguirsi nei diversi mesi dell'anno per la distribuzione del vitto, è quello stesso indicato nella suddetta tabella dietetica.
43. Eseguisce le operazioni chirurgiche, più specialmente di bassa chirurgia, che fossero necessarie a seconda dei casi e delle circostanze, al quale effetto dovrà possedere gli istrumenti ed i ferri dell' arte, più necessari ed indispensabili. Se la gravità e la specialità dei casi esigessero l'assistenza di altra persona dell'arte, avrà facoltà di chiederne e di promuoverne presso l'amministrazione, lo intervento, scegliendo fra i sanitari o condotti o esercenti nel territorio comunitativo di Coreglia-Antelminelli. Trattandosi di minori o di orfani, nessuna operazione di conseguenza potrà essere eseguita senza il preventivo consenso dei genitori o dei tutori; e, trattandosi di adulti i quali per la gravità del loro stato fossero incapaci di adottare una risoluzione, dovranno prima essere intesi e cerziorati i parenti più prossimi.
44. Ha facoltà di chiedere consulto prima d'intraprendere operazioni chirurgiche. In questi casi il Medico-Chirurgo curante è tenuto a provocare il consulto.
45. Ritenuto che il Medico-Chirurgo curante è libero affatto di agire e che è responsabile dei propri atti in faccia alla scienza, alla coscienza ed alla società, pure se una malattia qualunque per imponenza, gravità  richiedesse i lumi e la esperienza di altra persona dell'arte, ha facoltà di promuovere e chiedere il consulto. La stessa facoltà gli compete, quando desideri valersene, prima di determinarsi all'impiego di rimedi nuovi ed eroici ed a nuovi metodi curativi.
46. Oltre i consulti facoltativi enumerati sin qui, ricorrono anche quelli di obbligo. Sono consulti di obbligo quelli:  a) Per le dichiarazioni di cronicità di una malattia, sia riguardo alle ammissioni vietate dall'art. 15 dello Statuto organico, ossia che sopraggiunga e si determini in conseguenza di una malattia acuta curata nello Spedale, o di una operazione chirurgica ivi eseguita; b) Per le dichiarazioni di alienazione mentale, nel qual caso ricorre la rigorosa osservanza degli articoli 112, 113, 114, 115 o 117 del Motuproprio 2 agosto 1838.
47. Se per avventura la malattia di qualche individuo accolto e defunto nello Spedale, avesse presentato nel suo corso fenomeni singolari, straordinari o strani, potrà il Medico-Chirurgo curante eseguire per propria istruzione, nell'interesse della scienza e della pratica, l'autopsia del cadavere, semprechè sia fatto constare all'amministrazione del consenso esplicito dei parenti del defunto, che abbiano titolo e diritto a darlo o a negarlo; riguardo questo che non si potrebbe trascurare trattandosi di uno Spedale dove le ammissioni sono limitate ad un ristretto numero d' individui, che dimorano in una piccola periferia e vivono, per così dire, in famiglia.
48. Una volta permesse le autopsie saranno eseguite in guisa che non arrechino alcun nocumento alla salute pubblica in generale e sempre ed in ogni caso nella stanza mortuaria esistente nel pubblico Camposanto.
49. Promuove presso l'amministrazione, tanto nei casi ordinari che in quelli straordinari, tutti i provvedimenti necessari ed utili al benessere generale degli ammalati, alla igiene di essi e dei locali, alla bontà dei medicamenti  e dei rimedi prescritti, alla salubrità e bontà dei generi alimentari; ed esige che il basso servizio, che gli è immediatamente subordinato, disimpegni con amore, con carità, con diligenza ed ai debiti tempi le incombenze rispettive ed ottemperi agli ordini ed alle istruzioni che egli, volta per volta o normalmente, avesse opportunità o necessità di dare, facendone, in caso di mancanza o di negligenza, rapporto alla amministrazione per quei provvedimenti di rigore che fossero del caso.
51. Il Cappellano presta agli infermi ricoverati, l'assistenza spirituale propria del sacro ministero di lui. Quindi ne ascolta le confessioni, amministra loro i sacramenti; recita le preci che ricorrono nel corso della giornata; e, nei giorni festivi, celebra la messa nello Spedale, ma fino a tantochè non sia possibile, si uniforma alle istruzioni che gli verranno date in proposito dagli amministratori.
52. Nel disimpegno delle proprie incombenze tiene a farsi distinguere per quel contegno umano e caritatevole, che tanto si addice al sacro suo ministero.
53. Inoltre: a) Cura il trionfo della disciplina e della moralità nell'interno dello Stabilimento; b) Invigila, sempre nell'interno dello Stabilimento, la condotta del basso servizio ed esige che disimpegni completamente e fedelmente i propri doveri, al quale effetto non risparmia qualche sorpresa in tempo di notte; c) Per la quiete degli ammalati, per la regolarità del servizio e per la sicurezza delle proprietà spettanti all'Opera Pia, esige che l'Inserviente di Ruolo tenga costantemente chiusa la porta d'ingresso dello Spedale, non essendo permesso l'accesso né ai singoli nè al pubblico, altroché nei giorni di domenica, martedì e giovedì di ciascuna settimana, per un'ora soltanto che potrebbe essere dalle 12 meridiane al tocco, quando, escluse sempre le ore del vitte, gli amministratori, d'accordo col Medico-Chirurgo, non credessero di destinare altr'ora che meglio si conciliasse con le abitudini locali. Chiunque voglia individualmente visitare qualche ammalato fuori dei giorni indicati e delle ore stabilite, dovrà, quando nulla osti per parte del curante, munirsi di uno speciale permesso scritto da rilasciarsi dagli amministratori; d) Nei giorni e nelle ore nei quali è permesso al pubblico di accedere allo Spedale, rimane costantemente nelle infermerie ed invigila che nessuno si permetta introdurre e somministrare cibi nocivi agli ammalati, ordinando, in ogni caso, il sequestro dei cibi stessi a cura degli Inservienti; e) Nelle ore assegnate per il vitto si trova presente nelle Infermerie, ne invigila la distribuzione ed esige che siano dagli inservienti imboccati con carità ed amore gli ammalati, che non potessero da loro stessi cibarsi; f) Sopra un apposito Registro trascrive tutte le indicazioni relative agli ammalati che vengono ammessi ed alla rispettiva loro uscita dallo Spedale o per guarigione o per morte, senza trascurare, volta por volta, nessuna delle indicazioni a seconda dei casi richiesto dalle singole caselle del Registro stesso, che di mese in mese esibisce al visto degli amministratori nell'atto di consegnare ad essi i documenti  all'appoggio dei quali ebbe luogo l'ammissione di ciascun ammalato;
55. Al servizio della Infermeria per i maschi è addetto un Inserviente o Infermiere giornaliero di Ruolo; ed il servizio proprio della Infermeria per le femmine è commesso ad una Inserviente o Infermiera ugualmente giornaliera o di Ruolo.
56. E’ obbligo assoluto dell'uno o dell'altra: a) Di prestare con carità ed amore la loro assistenza ai poveri ammalati in tutti i loro bisogni e di accorrere ed essere pronti ad ogni chiamata dei medesimi, tanto di giorno che di notte; b) Di curare la massima pulizia dei letti e dei relativi corredi; di cambiare le biancherie ogni sabato di ciascuna settimana e, straordinariamente, tutte le volte che il bisogno lo esiga; di cambiare i teli o le traverse ogni mattina prima della visita del Medico-Chirurgo, e, se fosse necessario, quante volte occorresse nel corso della giornata e della nottata; c) Di vuotare e sciacquare i vasi da notte e le sputacchiere ogni mattina prima della visita del Medico Chirurgo - quante volte potesse occorrere nel corso della giornata e della nottata; non menochè le padellette, tutte quante le volte abbiano servito all'uso cui sono destinate, curando di rimuovere dalle Infermerie tutto ciò e quanto potesse esalare cattivo odore. Ogni quindici giorni poi assoggetteranno all'azione della rannata o lisciva, oppure tratteranno con acido solforico, ossia olio di vetriolo, bene allungato con l'acqua, e tanto più allungato per gli oggetti di ferro e di rame, secondochè consiglierà nell'atto pratico il Medico-Chirurgo, le padellette, i vasi da notte e le sputacchiere; d) Di spazzare le Infermerie ogni giorno, una prima volta la mattina avanti la visita del Medico-Chirurgo, una seconda volta dopo il pranzo degli ammalati ed una terza volta avanti la cena dei medesimi. Ogni mese eseguiranno la raschiatura e lavatura parziale dei pavimenti intorno ai letti; e due volte all'anno, nelle epoche da destinarsi dagli amministratori d'accordo col Medico-Chirurgo, quella generale di tutti i pavimenti delle Infermerie stesse, usando nell'uno e nell'altro caso la diligenza di bene e perfettamente prosciugarli per mezzo della pula ossia segatura asciutta di albero; e) Di ventilare ed aerare le Infermerie nel corso della giornata e nella sera, mediante l'apertura delle finestre  e dei ventilatori, tanto nell’estate che nell'inverno, nelle ore, a seconda delle stagioni, che verranno indicate dal Medico-Chirurgo. Di mantenere costantemente netti, puliti ed inodori i luoghi comodi, sparrandoli e lavandoli giornalmente tutte le volte che il bisogno lo esiga e disinfettandoli altresì o mediante il cloruro di calce o mediante il solfato di ferro o  vetriolo di ferro in commercio, secondo le indicazioni e gli ordini che riceveranno una volta per sempre e quante volte straordinariamente potesse occorrere, degli amministratori d'accordo col Medico-Chirurgo; g) Di essere presenti alla visita del Medico-Chirurgo; di procurare immediatamente presso l'Amministratore-Tesoriere, nella sua qualità ancora di Economo, lo sfogo delle ordinazioni dietetiche, e presso la Farmacia destinata, la spedizione delle prescrizioni fatte, amministrando agli ammalati i medicamenti per uso interno ed applicando i rimedii esterni secondo le indicazioni date e ricevute dal Curante; h) Di assistere alle operazioni chirurgiche ed anche alle autopsie quando avessero luogo; i) Di preparare ed eseguire la distribuzione del vitto ed imboccare quei poveri infermi che fossero impotenti o inabilitati a prendere da loro stessi il cibo.
57. Per evitare la possibilità che si propaghino nello Stabilimento insetti molestie schifosi, al sopraggiungere di qualunque ammalato l'ammissione del quale sia stata deliberata, dovranno ambedue gli Inservienti rispettivamente e ciascuno per quello che lo riguarda, secondochè si tratti di maschio o di femmina, disporre che sia spogliato di tutte quante le vesti che indossa, compresa la camicia, che sarà fornita pulita dallo Spedale, in un locale a parte, se lo stato della malattia lo consente, in caso diverso in un letto di deposito, per dipendere dagli ordini del Medico-Chirurgo curante anche a riguardo della pulizia del corpo e della pelle, quando per avventura ne ricorresse il bisogno. E, trattandosi di maschio, l'Inserviente, subito e frattanto curerà che gli siano rasi i capelli e barba.
58. Secondochè si tratti di maschio o di femmina, ciascun Inserviente prenderà in consegna tutto quanto il vestiario e qualunque altro oggetto fosse stato trovato presso ed in dosso all'ammesso, facendone subito e volta per volta esatta e fedele descrizione o inventario in un apposito Registro ed in una Nota a parte, da consegnarsi quest' ultima, volta per volta, al Cappellano. Se vi fossero dei valori o degli oggetti di valore, degli uni e degli altri dovranno immediatamente farne la consegna col mezzo del Cappellano all' Amministratore-Tesoriere. Ogni rimanente, legato insieme e munito di un biglietto col nome e cognome dell'ammalato proprietario, verrà riposto in due banchi speciali chiusi, separati ed a parte, che uno per i maschi e l'altro per le femmine.
59. Se l'ammalato esce dallo Spedale per guarigione o per qualunque altra causa, tutto gli viene restituito se muore nello Spedale, tutti quanti gli oggetti che gli appartenevano e dei quali fu trovato in possesso nell'atto dell' ammissione, restano ad intero profitto e vantaggio dell' Amministrazione Nosocomiale.
60. L'Inserviente di Ruolo riceve in consegna dall' Amministratore-Tesoriere, tanto per la Infermeria dei maschi che per quella delle femmine, quanto ancora per la cucina e per ogni o qualunque altro luogo di servizio, le biancherie, i corredi, le masserizie, i mobili, gli utensili e gli oggetti tutti, non esclusi quelli occorrenti per la medicheria, strettamente necessari agli ordinari e giornalieri bisogni del servizio stesso e subordinatamente alle prescrizioni di quello. Quindi, ferma stante la propria responsabilità di faccia all' Amministratore-Tesoriere, vigila che nulla venga sottratto o si smarrisca, al quale effetto di tutto esegue giornalmente la verificazione ed il riscontro col registro o inventario alla mano, che conserva presso di se; rende conto sempre e volta per volta dei risultati di tale verificazione e riscontro, all'Amministratore-Tesoriere.
61. L'Inserviente di Ruolo  tiene costantemente chiusa la porta d'ingresso dello Spedale, invigila che nessuno vi abbia accesso (meno le Autorità locali, il Sindaco per esempio, il quale in qualunque siasi momento ha diritto di accedervi) nelle ore e nei giorni nei quali è vietato l'ingresso al pubblico, se non abbiano da esibire e rilasciare uno speciale permesso scritto degli amministratori.
D'accordo con la Inserviente addetta alla Infermeria delle femmine, invigila, più specialmente quando il pubblico è ammesso di diritto, che nessuno si permetta introdurre e distribuire agli ammalati cibi nocivi, sequestrandoli all'occorrenza ed ottemperando in ogni caso agli ordini del Cappellano.
62. Assistito dalla Inserviente addetta alla Infermeria delle femmine, consegna a chi sarà designato dall'Amministrazione, le biancherie sudice per il bucato, tenendone nota; e, sempre assistito come sopra, le riscontra quando tornano pulite, affrettandosi a rendere conto volta per volta dell' esito di tale riscontro all' Amministratore-Tesoriere.
63. Il servizio della cucina è disimpegnato dalla Inserviente addetta all’Infermeria delle femmine, coadiuvata dall'Inserviente della Infermeria dei maschi; al quale effetto, mediante chiesti regolari e ricevute, le viene somministrato l'occorrente dall'Amministratore-Tesoriere nella sua qualità anche di Economo. Essa è responsabile di qualunque siasi mancanza e deve preparare e confezionare il vitto con la più grande pulizia e precisione. Sempre coadiuvata dall'Inserviente addetto alla Infermeria dei maschi, ha obbligo di mantenere linda e pulita la cucina, le stoviglie e gli utensili propri della medesima; di lavare con la cenerata e sciacquare con acqua limpida ed asciugare con un panno candido, mattina e sera, i piatti, le tazze e quant'altro giornalmente serve per amministrare il vitto agli ammalati, non esclusi i vasi per la cottura e confezione del vitto stesso.
64. L'Inserviente giornaliero di Ruolo riceve sulla Cassa dell'Opera Pia a titolo di salario mensile la somma d'ital. L. 28, 00; e la Inserviente, per lo stesso titolo di salario mensile riceve ital. L. 25.
66. Quando si trovassero in cura nello Spedale ammalati gravi e bisognosi di assistenza continua, sia di giorno che di notte, o i due Inservienti di Ruolo non potessero da soli sopperire, gli amministratori, premessa per tempo la designazione e nomina formale di un supplente per i maschi e di una supplente per le femmine da potersi soprachiamare soltanto quando ed appena il bisogno lo richieda e da licenziarsi appena il bisogno stesso sia cessato, sulla richiesta ed a proposizione del Medico-Chirurgo. Ne salario ne indennità di sorta competeranno ai detti supplenti quando siano licenziati e fuori di servizio; e soltanto potranno meritare di essere presi in considerazione alla opportunità, semprechè nel loro tirocinio diano riprove evidenti e sicuro di onestà, fedeltà, morigeratezza, umanità e carità verso gli infermi e di subordinazione ed attaccamento al servizio..
67. É assolutamente vietato agli Inservienti e loro supplenti di ricevere e tanto meno di protendere mance o rimunerazioni di sorta dagli infermi e dalle loro famiglie; ed è altresì proibito loro di procurare e somministrare agli infermi stessi, alimenti e bevande non provenienti dalla cucina dello Spedale e non compresi nelle prestabilite e giornaliere prescrizioni dietetiche ordinate dal Modico-Chirurgo.
68. L' Inserviente dei maschi, quando è in servizio, indossa una gabbanella o casacca di panno, che gli viene fornita ogni sei anni dall'Amministrazione ; e porta in petto appesa e fissata alla detta veste, della quale non potrà assolutamente fare uso fuori di servizio, una placca con lo stemma dello Spedale.  L’Inserviente delle femmine indossa in servizio un lungo e largo grembiale di tela bianca di canape, sempre lindo e pulito; al quale effetto ne ha in consegna ed a sua disposizione almeno quattro, che le vengono forniti a carico dell'Opera Pia; e rinnovati e sostituiti, quando il bisogno lo richieda, a spese dell'Amministrazione, mediante riconsegna di quello o quelli da rinnovarsi e sostituirsi. Di questi grembiali mai dovrà farne uso per i servizi propri della cucina, essendo questa provveduta dall'Amministrazione stessa dei necessari canovacci, corredi ec. ec.
69. Ne gli Impiegati nè gli Inservienti possono assentarsi dal loro posto, senza il preventivo ed esplicito permesso degli amministratori.
70. Tale permesso, che giammai potrà oltrepassare lo spazio massimo di un mese per gli Impiegati e di giorni quindici per gli Inservienti, sarà sempre subordinato alla condizione che si facciano rispettivamente rappresentare e supplire a loro spese; e che i rappresentanti ed i supplenti, presentati e proposti con la domanda di assenza, siano giudicati idonei ed ammessi dagli amministratori.
71. Nei casi di assenza per malattia continuata oltre quattro mesi, se si tratti di Impiegati ed oltre due mesi, se si tratti di Inservienti, gli amministratori deliberano il licenziamento degli uni e degli altri.
72. Nei casi di mancanze degli Impiegati e degli Inservienti, gli amministratori, esaminati i singoli fatti, deliberano, secondo la maggiore o minore gravità dei medesimi, o l' ammonizione per una prima volta, o la sospensione dalla paga e dall'impiego o servizio fino ad un mese o, la destituzione, se si tratti di Impiegati, e la espulsione se si tratti di Inservienti.
73. E’ assolutamente vietato agli Impiegati ed Inservienti di prendere parte diretta o indiretta negli appalti di lavori, nelle forniture dei generi, nelle affittanze od altro. Quell'Impiegato o quell'inserviente che direttamente o indirettamente avesse contravvenuto a quanto è prescritto dal presente articolo, si riterrà pel fatto stesso dimissionario.
74. Per qualunque mancanza d'infedeltà, l'impiegato incorre nella immediata destituzione, e l'Inserviente nella immediata espulsione, le quali vengono inflitte rispettivamente dagli amministratori.
75. I risparmi di onorari ec. che si facessero per posti vacanti, potranno venire erogati dagli amministratori, in retribuzioni a quelli impiegati o inservienti che si fossero prestati straordinariamente al disimpegno delle ingerenze annesse al posto disponibile.






 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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