CIMINNA Ospedale Civile Santo Spirito - Ospedali d'Italia

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CIMINNA Ospedale Civile Santo Spirito

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Il contenuto della scheda è tratto dallo statuto dello Spedale di Ciminna del 9 Giugno 1878

Art. 1. Lo Spedale Civile che ha sede nel Comune di Ciminna, trae la sua origine dalle pie disposizioni di Paolo, Giovanna e Guglielmo dei Principi di Ventimiglia, come per atto del 4 agosto 1538 in notar Matteo Gangi, ed ora si regge colle norme tracciate dalla legge del 3 agosto 1862 e regolamento 27 novembre dello stesso anno..
Art. 2.. Esso ha per iscopo di ricoverare e di apprestare i mezzi di cura ai poveri infermi.
Art. 3. I mezzi con cui l' Istituto provvede allo scopo di una fondazione, consistono in rendite provenienti da beni rustici, dal gran Libro del debito pubblico, e dacensi e canoni come dall'inventario compilato in data del 15 aprile 1876.
Art. 19. Possono essere accolte nello Spedale tutte le persone povere di ambo i sessi e del Comune di Ciminna, munito dell'attestato medico a firma del sanitario dello Spedale stesso.
Art. 20. Possono pure esservi ammessi gli estranei al Comune, che trovandosi di passaggio si ammalassero, salvo rimborso della spesa, da parte o degli ammalati stessi o dalle loro famiglie se non siano indigenti.
Art. 21. Sono ammessi nello Spedale gli affetti da qualsiasi malattia portante febbre sono esclusi dall'ammissione gli affetti di malattia che sarà reputata dai medici dell'Ospedale contagiosa od appiccaticcia. Ne saranno esclusi altresì gli ammalati che richiedono una cura chirurgica non essendosi lasciate rendite per la chirurgia, ma esclusivamente pei febbricitanti.
Art. 22. All' Ospedale sono addetti i seguenti impiegati:
1. Un segretario contabile che fa ancora da detentore, archivario, assentista.
2. Un tesoriere con cauzione.
3. Un difensore causidico.
4. Un notaro stipolatore.
5. Un medico fisico con suo sostituto.
6. Un salassatore.
7. Un cappellano.
8. Un infermiero ed una infermiera.
Art. 24. È vietato concedere ad essi pensioni o qualunque specie di gratificazione dovendo lo stipendio tenere loro vece di sufficiente ricompenso trattandosi del denaro del povero.
Art. 29. Il numero e lo stipendio degl'impiegati, non potranno essere accresciuti o diminuiti senza approvazione dell'autorità tutoria.



 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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