CORMOS Casa di ricovero con infermeria e Lazzaretto - Ospedali d'Italia

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CORMOS Casa di ricovero con infermeria e Lazzaretto

Ospedali Nord est > Regione Friuli Venezia Giulia > Provincia di Gorizia

Da: Regolamento della casa di ricovero, dell’annessa infermeria e del Lazzaretto stampato in Gorizia nel 1910.

1. Il Consiglio Comunale, trovando necessario di riformare e definire la distribuzione della beneficenza in questa borgata, stabilisce il Regolamento della già esistente Casa di Ricovero, dell'annessa Infermeria e del Lazzaretto.
2 L’istituzione benefica, che ha sede qui in Cormons, così riformata, funzionerà col 1° Maggio 1910.
Essa si comporrà:
a) nel riparto ricoverati di N. 18 piazze per gli uomini e di altrettante per le donne:
b) nel riparto infermeria di N. 7 piazze per uomini e N. 7 per donne;
c) nel Lazzaretto di N. 4 posti per uomini ed altrettanti per donne.
2. Essa istituzione ha per iscopo di provvedere compatibilmente ai propri mezzi (che provengono dall' assegno annuo Municipale e dalla carità cittadina) di alloggio, vitto, vestito e di cura medica nel seguente ordine di preferenza:
A.  Poveri d'ambo i sessi, vecchi inabili al lavoro appartenenti ai Comune di Cormons:
B. Infermi miserabili; pure impotenti al lavoro e che non abbiano parenti obbligati per legge al loro mantenimento;
C. Ammalati di malattie contagiose, quali colera, vaiolo, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.
4. Potrà accogliere anche miserabili ed ammalati a pagamento da privati e da altri Comuni fino a che le piazze lo permettano senza danno dei pertinenti a questo Comune. Naturalmente il ricovero d'essi sarà effettuato verso rifusione della retta da parte dello Stato, Provincia, Comune o particolari in quanto vi siano obbligati per legge.
5. L'accoglimento seguirà nel seguente modo:
a) per i poveri a carico di altri Comuni, in base a certificato di miserabilità e di appartenenza al Comune dal quale vengono inviati coll'obbligo di assumere o garantire la spesa, nonché dichiarazione medica sulla qualità della malattia o dell'invalidità;
b) per i poveri di questo Comune con accompagnatoria del Municipio:
c) per gli ammalati a loro proprio carico o della famiglia, verso deposito d'una somma eguale all'importo d'un mese di dozzina e garanzia di persona solvente per la maggiore degenza;
d) per tutti gli individui compresi nelle suddette categorie mancanti di regolari documenti che abbiano urgente bisogno di cura constatato dal medico chirurgo addetto a stabilimento. Essi verranno accolti estendendo subito una nota d'avviso d'accettazione all'inclito Municipio.
6. Sarà licenziato il ricoverato o l'ammalato:
a) per avvenuta guarigione;
b) se cessa l'impotenza al lavoro:
c) se sopravvenga al benificato un reddito sufficiente al di lui mantenimento;
d) per mala condotta.
7. L'amministrazione, la vigilanza e la direzione dello stabilimento sono di competenza del Municipio.
Le ammissioni vengono di volta in volta deliberate, quando se ne presenti la domanda, dal Podestà o dal suo facente funzioni.
8. L'economia, la disciplina, il buon governo interno dello stabilimento vengono affidati a cinque suore dell'ordine della Provvidenza, coadiuvate da un infermiere per la sezione uomini.
La superiora viene scelta dalla direzione dell'ordine e confermata dal Municipio.
Questa tiene e custodisce le chiavi dello stabilimento, vieta l'ingresso a persone estranee ad esso non munite di permesso speciale del capo del Comune o del suo Segretario, dà eccezionali permessi d'uscita ai degenti.
9. L'accesso all'istituto per visite ai ricoverati od ammalati è concesso soltanto dalle 3 alle 4 pomeridiane d'ogni domenica, e giovedì, dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle 4 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre. In caso di malati gravi essi potranno essere visitati col permesso del Podestà, del Segretario comunale, della Superiora o del Medico a qualunque ora e momento.
10. I ricoverati ed i convalescenti avranno uscita libera per tre ore della mattina (da scegliersi dalla Superiora) ogni secondo mercoledì. Essa dovrà cercare possibilmente di concedere i permessi alla spicciolata acciocchè i beneficati col loro agglomeramento per le vie non servano d'inciampo al mo-vimento commerciale del paese, o non si associno per fare cose disdicenti al decoro dell'istituzione, della borgata o di loro stessi.
11. I ricoverati devono anche fuori dello stabilimento tenere un contegno tale che non cozzi colle regole della decenza e della moralità. Ogni trasgressione sarà severamente punita.
12. Le suore sono custodi dei magazzini e depositarie dei vestiti, biancherie ed altri oggetti, dei quali in apposito registro si farà annotazione di carico e scarico.
Esse stesse sono incaricate della fornitura e confezione degli alimenti secondo il contratto stipulato col Municipio ed in conformità alla dieta loro stabilita da esso di anno in anno.
Devono infine curare ed in certi casi disporre della pulizia dei locali e degli utensili e fare il servizio d'infermeria con cura ed amore secondo le istruzioni del regolamento e quelle speciali avute dai Medico.
13. Esse devono inoltre:
a) distribuire tra i ricoverati i lavori più adatti a farsi e sorvegliarne l'esecuzione;
b) dirigere e sorvegliare la fabbricazione degli effetti nuovi di vestiario, biancheria ed altro, tenendo conto delle materie prime all'uopo impiegate e provvedere all' accomodamento degli effetti usati:
c) provvedere al cambio delle biancherie e delle vesti e dare ogni opportuna disposizione per la maggior pulitezza personale dei ricoverati e degli ammalati;
d) giovarsi a loro scelta delle ricoverate per lavori ad uso dell'Istituto, e per il bucato, chiamando al caso lavandaie
e) ordinare alla stessa maniera i lavori più semplici del giardino e dell'orto ai ricoverati ancora abili a ciò.
14. Alle suore è affidata la custodia e la pulizia dell'oratorio e degli arredi sacri.
15. Esse espongono al Podestà ovvero al Segretario comunale quanto credono opportuno e conve-niente tanto per ciò che può abbisognare al buon governo, quanto per ciò che concerne le mancanze dei ricoverati e ricoverate e per i provvedimenti reputati opportuni.
16. Infine le suore dipendono sempre dal Podestà e dal medico addetto allo stabilimento.
17. Qual Direttore spirituale sarà chiamato a fungere un sacerdote scelto dal parroco della borgata.
Sarà suo obbligo:
a) di vigilare sulla condotta morale e religiosa delle persone ricoverate:
b) di celebrare la messa nell'oratorio dello stabilimento una volta per settimana, e la funzione pomeridiana tutte le domeniche e feste.
c) di visitare ed assistere gli infermi specie se in fin di vita.
18. Il servizio sanitario è affidato al Medico-chirurgo del Comune, a non meno di cinque suore e ad un infermiere.
19. Il coscienzioso trattamento degli ammalati, il decoro e  la disciplina dello stabilimento formano le principali incombenze del Medico-chirurgo e per ciò egli dovrà eseguire opportune visite in ore differenti, sia di giorno che di notte, onde assicurarsi che ogni ramo del servizio proceda a dovere. La visita ordinaria deve seguire almeno due volte per settimana.
20. Sorveglierà esso pure perché nelle sale sia mantenuto il buon ordine e la più scrupolosa nettezza per la quale sarà tenuto responsabile il personale di basso servizio.
21. Alle visite mediche in entrambi i reparti deve assistere la Superiora e la suora infermiera da un lato e rispettivamente l'infermiere dall'altro, per le opportune informazioni sui singoli ricoverati e sull' andamento dei malati e per tener conto delle cure che verranno prescritte dal Medico.
22. Le ricette del Medico scritte su apposito libro dovranno portare il nome e cognome del ricoverato od ammalato al quale sono da somministrarsi i medicinali.
23. La provvista dei medicinali sarà fatta dall'Infermiere, ritirandoli dalla farmacia che per turno fa il servizio del Comune. I farmaci verranno ciascuno avvolti in carta sulla quale a cura del farmacista sarà trascritto il nome del ricoverato a cui sono destinati.
24. Il Medico-chirurgo è in obbligo d'annunciare alla Superiora gli ammalati gravi affinchè siano particolarmente osservati dal personale ecclesiastico.
25. Due sale dello stabilimento devono esser, per quanto è possibile, riservate ad uso d'infermeria (una per gli uomini, l'altra per le donne).
26. I ricoverati indisposti di salute dovranno trasferirsi al più presto possibile dalla sezione comune a quella dell'infermeria, le suore ed il Medico sono tenuti a far osservare rigorosamente questa misura.
27. 11 Medico darà le opportune disposizioni perchè gli ammalati affetti da morbi contagiosi siano per quanto è possibile aggregati, perché siano seguite le discipline sanitarie di polizia, di espurghi e di isolamento, se occorre, anche nel Lazzaretto, perchè tutto il personale addetto al servizio di questi ammalati osservi le precauzioni che troverà opportuno di porre in opera per impedire la diffusione del contagio.
28. In Lazzaretto pure verranno ammessi quei casi di malattia contemplati dalla legge, che avvengono nel paese.
29. Esso Medico deve sorvegliare la somministrazione dei medicinali da parte del farmacista e, qua-lunque disordine od inconveniente avvenisse, dovrà provvedere a norma dei casi, rendendone informato il Podestà per gli opportuni provvedimenti.
30. Il Medico-chirurgo sorveglierà pure:
a) acchè l'accettazione degli infermi e dei ricoverati sia fatta a tenore delle norme unite a questo Regolamento;
b) la conservazione degli istrumenti medici e delle medicine di prima urgenza che si conserveranno in un apposito scaffale sotto la sua immediata responsabilità;
c) la pulizia della stanza mortuaria;
d) il buon andamento della cucina, della lavanderia e della guardaroba.
Per i provvedimenti che trovasse opportuno nei rami di servizio, riferisce verbalmente al Podestà per le credute deliberazioni.
31. In fine d'anno verrà compilato da lui un prospetto riassuntivo del movimento degli ammalati, av-venuto nell'anno corredandolo delle necessarie osservazioni.
32. L'infermiere dipende immediatamente dal Podestà al quale spetta la sua assunzione, il suo licenziamento l'applicazione di multe in caso di trasgressione. Dipende inoltre dal Medico-chirurgo e dalla Superiora.
33. Il suo servizio è temporaneo e non ha diritto a pensione.
Qualora si determinasse d'abbandonare il servizio, dovrà dare un preavviso di quindici giorni; in caso diverso si prenderà, a tenore delle leggi vigenti, le opportune misure di rigore. Ugual termine userà il Podestà nel dargli la disdetta.
34. Le suore e l'infermiere devono assistere gli infermi con tutta umanità e prontezza sia di giorno che di notte accorrendo alle loro chiamate. Ogni trattamento aspro ed inumano sarà punito dal Podestà con multa o sospensione di servizio o soldo, o financo con l'immediato licenziamento. In caso di trasgressione punibile con sospensione di servizio o di soldo, quello non dovrà eccedere i giorni sei, nè oltre l'importo di una corona potrà andare la multa.
35. Essi servono agli ammalati e ricoverati il cibo, i medicamenti e le bevande nel modo che sarà loro prescritto: mantengono la pulizia dei letti, nelle infermerie e della persona e quella degli indumenti e degli ammalati: invigilano perché non s'introduca altra sorta di cibo o bevanda oltre il prescritto e non sia recato disturbo dalle persone che vengono a visitare gli ammalati ed i ricoverati. Osservano esattamente l'orario di servizio e tutte le norme speciali che verranno ad essi indicate dal Medico.
36. Ricevono in consegna le lingerie e gli utensili di qualunque genere per gli ammalati e ricoverati e ne sono responsabili. Per gli oggetti mancanti viene fatta trattenuta del relativo prezzo di costo sulla mercede dell'infermiere; e le suore sono obbligate a rimborsare il corrispondente valore.
37. Le suore fungono da infermiere nel riparto femminile ed accudiscono alla guardaroba di cui sono strettamente responsabili.
38. Le suore e l'infermiere non possono assentarsi più di tre per volta dallo stabilimento senza ren-derne avvertito il Podestà, il quale potrà anche vietare o rimandare ad altro momento la loro uscita, qualora la ritenesse dannosa al buon andamento interno dell'istituto. Ogni uscita però di qualunque addetto al servizio della Casa, anche se per brevi momenti, deve essere annunciata alla Superiora.
39. La retta generale per gli ammalati verrà determinata di anno in anno dal Consiglio Comunale.
40. È permesso al ricoverato d'indossare i propri vestiti, premesse le opportune lavature alla sua entrata.
In caso ch'esso entrasse con indumenti indecenti, il Municipio gliene passerà di suoi; però solo lo strettamente necessario.
41. Il denaro e gli oggetti preziosi che si trovano presso il ricoverato al momento del suo ingresso devono esser depositi perso la Superiora che gli annoterà su speciale registro. Essi nel caso d'uscita dell'ammalato o di suo decesso saranno trattenuti sino alla concorrenza delle spese del suo mantenimento, restituendosi il rimanente a lui o in caso di morte agli eredi del defunto.
42. Viene vietato ai degenti di tener presso di sè un importo superiore alle due corone: somme maggiori devono depositarsi presso la Superiora.
43. L'orario per alzarsi da letto, per il riposo, per la somministrazione dei cibi, per le funzioni religiose e pel lavoro dei ricoverati, viene subordinato alle prescrizioni del Medico-chirurgo. Ad esso orario de-vono uniformarsi tutti i ricoverati non impediti da legittima causa.
44. É proibito ai ricoverati di parlare tra loro e di disturbare in qualunque maniera durante le ore destinate al riposo.
45. Ogni ricoverato avrà l'obbligo, alzato da letto, di lavarsi, pettinarsi ed assettare il proprio letto prima d'uscire dal dormitorio. Le suore destineranno quali tra i ricoverati o ricoverate debbano assistere nell'adempimento di queste regole, coloro che ne sono impediti da fisiche imperfezioni.
46. Coll' opera dei ricoverati a ciò destinati, o presi in turno tra quelli atti a tale ufficio, avrà luogo una volta al mese la spazzatura e pulitura di materassi, pagliericci, coperte e delle altre parti componenti il letto di ciascun ricoverato.
47. Collo stesso mezzo dei ricoverati sarà provveduto alla pulizia dei locali ed alle altre opere necessarie entro la Pia Casa.
48. Nessun ricoverato può assumersi lavori per commissione di gente estranea allo stabilimento, se non ha accudito agli obblighi imposti dal Regolamento ed a quelli dettati volta per volta dai superiori.
49. Almeno una volta ogni anno dovranno essere battuti i letti ed i capezzali dell'Istituto e cambiate le foglie dei pagliericci ad ogni occorrenza.
50. In tutte le ore del giorno non destinate al lavoro od al cibo potranno i poveri ricoverati girare liberamente nel cortile ed orto loro assegnati, ed anche dormire dopo il pranzo, verso l'obbligo però, quando si alzano, di riassettare il proprio letto.
51. È vietato ai ricoverati come pure agli addetti al servizio interno dell'Istituto l'uso di bevande spiritose: essi non possono fumar tabacco che all'aperto e con le debite cautele. Anche i cibi ed il vino che i ricoverati vogliono procurarsi con propri mezzi sono permessi solo in quella misura che non tornino nocivi alla loro salute o possa renderli ubbriachi.
52. Qualunque ricoverato o ricoverata può fare appunti sulle trasgressioni a questo Regolamento, ma sempre li deve fare mediante l'immediato superiore, la Priora.
53. I ricoverali debbono portar rispetto ed obbedienza ai superiori addetti allo stabilimento. Dovranno pure rispettarsi e trattarsi amorevolmente tra loro.
54. Il ricoverato che esce e rientra nell'Istituto è in obbligo di lasciarsi visitare nella persona e ciò onde assicurarsi che non sortano generi od effetti dal Pio luogo e non entrino di quelli il cui uso è vie-tato entro il medesimo. Questa visita sarà praticata dall'infermiere per gli uomini, e dalle suore per le donne.
55. Il ricoverato o ricoverata che trasgredisce a questo Regolamento, secondo l'entità del suo fallo può essere punito con diminuzione di dieta, con diminuzione di libertà e sinanco con l'allontanamento dall'Istituto. Questi castighi possono venir inflitti dal Podestà, dal Medico e dalla Superiora; ad eccezione però dell'allontanamento che sta solo in potere del Capo del Comune.
56. Le salme dei decessi della Casa di ricovero verranno benedette nella cappella del locale cimitero.
57. Coll'attivazione del presente Regolamento resta abrogata qualunque precedente disposizione regolamentare o di consuetudine.

Il regolamento riporta inoltre il dietario consigliato per i ricoverati sani e per gli ammalati.





 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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