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BAGNOREGIO Ospedale S. Antonio

Ospedali Centro > Regione Lazio > Viterbo e provincia

Il contenuto della scheda è il frutto del lavoro della Dott.sa Valeria Pacchiarotti che, nella sua tesi di Laurea (anno accademico 2011-2012) presso l’Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali Corso di laurea in Gestione e valorizzazione della documentazione scritta e multimediale, ha trattato  "Il riordino dell’archivio dell’ex Ospedale S. Antonio di Bagnoregio".
Insieme abbiamo cercato di rendere più fluido il lavoro al fine renderlo più “leggero” nella lettura e comprensione per la finalità del mio lavoro di ricerca.
Consiglio vivamente la lettura della Tesi della dott.sa Pacchiarotti  in quanto la prima parte fa un ex-cursus  sull’ORIGINE E SVILUPPO STORICO DELL’ASSISTENZA a partire dalla nascita delle confraternite fino all’Istituzione del SSN legge 833. Inoltre ha fatto un’analisi sulle difficoltà incontrate nella consultazione degli archivi storici che credo molto comune per moltissime altre realtà assimilabili.
Non per ultimo segnalo la ricca bibliografia riportata.

“L’opera Pia Ospedale S. Antonio trae la sua origine dalla Confraternita di S. Pietro e fu fondata nell’anno 1816 dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Bagnoregio ” , mons. Giovanni Iacobini. Anticamente nella città di Bagnoregio esistevano tre ospedali: due nella Borgata di Rota e uno nella Borgata di Civita. L’ospedale di Rota si trovava poco fuori Porta Albana annesso a una piccola chiesa ora scomparsa, dedicata a S. Antonio Abate e gestito dai Monaci Antoniani; l’altro, si trovava poco fuori di Porta S. Agostino annesso alla chiesa di S. Andrea e gestito direttamente dalla Comunità. Nella Borgata di Civita il piccolo ospedale degli Infermi, fuori porta S. Maria, intitolato a S. Pietro era gestito dall’omonima Confraternita. Probabilmente tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, a causa di vari terremoti la Borgata fu abbandonata dalla maggior parte della popolazione e, la Confraternita, non potendo più conseguire le proprie finalità chiuse l’ospedale. Dopo il Concilio di Trento, mons. Carlo Trotti (1599-1612) fu il primo vescovo che fece rispettare in pieno le disposizioni della riforma tridentina: obbligò il clero ad osservare rigidamente la legge sulla residenza; disciplinò le Confraternite che si erano formate un po’ dappertutto;
Nel 1621 Carlo Bovi o Bovio continuò l’opera di mons. Trotti: in un’atmosfera piena di idee di riforma radunò diversi sinodi e nel 1632 istituì il Monte di Pietà, affidandolo alle Confraternita di S. Pietro e S. Andrea. Qualche anno più tardi sembra però, che il Monte non rispondesse più alle sue finalità e ne fu chiesta una riforma; in questo modo mons. Febei nel 1638 lo riordinò affidandolo a tutte le Confraternite locali: S. Pietro, Maestà, S. Andrea, Misericordia e S. Bonaventura.
Verso il 1636 Mons. Febei, vedendo che l’ospedale di Civita, amministrato dalla Confraternita di S. Pietro, non rispondeva più alle sue finalità, lo trasformò in “Conservatorio per zitelle”. La Confraternita di S. Pietro cercò di aprire un Orfanotrofio, ma non riuscendo nell’intento, riaprì l’ospedale, che attraversando alterne vicende, rimase operante sino all’inizio del XIX secolo. Si ha notizia che nel 1666 l’ospedale venne riaperto e, com’era avvenuto in precedenza, la locale Confraternita di S. Pietro riprese a versargli un contributo annuo e a nominare l’Ospedaliere, addetto all’accettazione degli ammalati e al mantenimento dei pagliericci e delle lenzuola, oltre ad avere una generica soprintendenza sulla gestione dell’istituto.  Dopo l’invasione napoleonica probabilmente l’ospedale, decadente e arretrato, non rispondeva più ai suoi scopi. Nel 1818 il Vescovo Giovanni Iacobini, “non potendo vedere tanti poveri infermi morire nello squallore, nella miseria, e nell’abbandono”, di comune accordo con l’amministrazione comunale, pensò di crearne uno più moderno e funzionale riunendo tutti i beni dei tre minuscoli nosocomi.
Per il mantenimento del nuovo ospedale assegnò le rendite di tre Benefici ecclesiastici.
Nel 1824 iniziarono i lavori per il nuovo ospedale, presso Porta Albana, che terminarono nel giro di otto anni. Nel 1831 vi fu l’inaugurazione .
Mons. Iacobini dichiarò  l’istituto “Ospedale Vescovile” e, riservò a sé e ai suoi successori la nomina degli amministratori.
Da una relazione storica ritrovata fra le carte dell’archivio, apprendiamo che la Confraternita di S. Pie-tro continuò a versare all’ospedale un contributo annuo, ma nel 1933 le sue condizioni finanziarie non lo permisero più.
Con R.D. 6 aprile 1882 l’ospedale fu trasformato in ente morale. Classificato come infermeria ai sensi dell’art. 7 del R. D. 30/09/1938 n. 1631, fu unito al vicino Ospizio “S. Raffaele Arcangelo”, con D.P.R. 26/4/1954, dando vita ai “Pii Istituti Raggruppati – Ospedale S. Antonio – Ospizio S. Raffaele Arcangelo” e, a seguito della riforma ospedaliera introdotta con la legge del 12 febbraio 1968, n. 132 fu di-chiarato Ente Ospedaliero con D.P.R. 11 marzo 1971, n. 493. Nell’ottobre 1980 divenne presidio ospedaliero della USL VT/1.

Nel 1914 il Cav. Luigi Cristofori per disposizione testamentaria, lascia all’Ospedale civico di S. Antonio il suo bellissimo palazzo sito in piazza S. Martino (oggi piazza Luigi Cristofori), nonché una somma di denaro sufficiente per acquistare la rimanente parte dei palazzi. Gli amministratori, accettato il lascito, decisero di ristrutturare l’edificio e di trasferirci l’ospedale nel 1922, che vi rimarrà sino al 1934 quando si trasferì in una nuova sede in quanto Palazzo Cristofori non rispondeva alle esigenze di un moderno ospedale ed era  difficilmente adattabile agli scopi dell’istituto.

Relazione storica sullo scopo e l’origine dello Spedale di Bagnorea

Se Bagnorea possiede l’attuale Spedale fabbricato con tutti i comodi necessari con solidità e gajezza a sollievo dei poveri infermi deve e dovrà gratitudine allo zelo e carità di Mons. Vescovo Gio Batta Jacobini. Eletto Vescovo di questa città dal Pontefice Pio Settimo nel 1818, non potendo vedere tanti poveri infermi morire nello squallore, nella miseria, e nell’abbandono, quantunque le rendite del Vescovado non fossero molto pingui p[...] affidato alla divina provvidenza si accinse ad erigere dai fondamenti una nuova fabrica per ricettare i poveri infermi. Pria si rivolse al sommo Pontefice Pio Settimo e con Breve del 27 Agosto 1817 ottenne l’incorporazione allo Spedale dei Beni spettanti al semplice Beneficio sotto il titolo di S. Antonio Abbate eretto in questa città; quindi formò una commissione di quattro rispettabili cittadini, due del ceto ecclesiastico e due Secolari, la quale animata si dalla voce, che dall’esempio del Pastore, con tutto lo zelo si accinse all’opera, acquistando l’area per la nuova fabrica, e preparava i necessari materiali. Nell’anno 1824 con disegno dell’architetto Camerale Carlo Antonini Romano si principiò la nuova fabrica, e nel lasso di anni otto fu portata al suo pieno compimento.
Il locale addetto all’Ospedale ha l’ingresso alla Via di Francalancia mediante portone al civico N. 46 con cancello di legno. Entrati il cancello a dritta una porta che mette ad una cammera di passo, ed alla cucina, a sinistra una piccola cammera da […] con altro piccolo vano ad uso di spezieria. Dal vano d’ingresso si entra nella Cappella, con l’altare in mezzo ove vi sono quattro porte […], la prima d’ingresso, la seconda a dritta che mette al Cammerone degli uomini capace di contenere N° … letti, la terza a sinistra dal’accesso al Camerone delle donne con N° … letti, e di fronte alla porta d’ingresso si accede a numero sei cammere una dentro l’altra che guardano il Corso ossia la Porta Albana che servono per uno dei militi infermi. Sotto le dette cammere esistono numero sei vani incurati […] ai civici N° 150, 151,152, 153, 154, 155 […] dei quali sono affittati, ed alcuni servono per uso dello spedale. Tornando alla cammeretta contigua alla cucina mediante scalata interna si accede al piano superiore composto di cinque vani, che servono per le suore addette alla custodia degli infermi, e di un loggiato coperto che guarda la Porta Albana pel passeggio degli infermi. Sia il portone d’ingresso ed il cancello […] una [….] mediante la quale si scende ad un vano sotterraneo che serve per tenere il carbone. Sulla da Via di Francalancia al civico N° 48 […] altro fondo urbano di quattro vani che ha la comunicazione col cammerone degli uomini, ove sono ricoverati tre […] uomini, ed un uomo ed una donna che serve di aiuto all’Ospedale, ai quali si passa soltanto […] dell’abitazione e del letto sotto la detta fabrica sulla Via di Porta Albana esiste una bottega da fabbro ai civici numeri 148, 149

Regolamento organico del 1947 degli  Istituti Raggruppati  (Opera Pia Ospedale S. Antonio e Opera Pia -ospizio- S. Raffaele Arcangelo

Articolo 1 L’Opera Pia Ospedale S. Antonio, con sede in Bagnoregio, trae la sua origine dalla Confra-ternita di S. Pietro e fu fondata nell’anno 1816 dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Bagnoregio che le procurò pure le rendite necessarie allo svolgimento delle sue attività. Provvede al ricovero e cura gli infermi aventi il domicilio di soccorso in Bagnoregio ed altrove verso il pagamento della retta e delle altre spese accessorie, con le modalità stabilite dal regolamento. Fu eretta in ente morale con R. D. 6/4/1882. Dispone attualmente di un patrimonio complessivo di £ 543.216,41 con valutazione effettuata nel 1936.
Opera Pia S. Raffaele Arcangelo L’ospizio S. Raffaele Arcangelo, con sede in Bagnoregio fu fondato nell’anno 1855 [...]
Articolo 2 Le Opere Pie: Ospedale S. Antonio e Ospizio S. Raffaele Arcangelo pur essendo rette da un’unica amministrazione, conservano integra la loro personalità giuridica e mantengono separati il loro patrimoni, gli inventari e, in sezioni distinte, i conti.
Articolo 3 Saranno considerate come disposte per giusta metà, a favore di ciascuno dei due istituti componenti il Gruppo, le donazioni, le eredità, i legati che non abbiano speciale designazione a beneficio di qualcuno degli istituti medesimi. Saranno pure considerate come fatte per giusta metà, a favore di ciascuno dei due istituti. Le oblazioni che verranno genericamente fatte a favore di essi.
Amministrazione Articolo 4 Gli istituti riuniti sono retti da un Consiglio di Amministrazione, composto di un presidente e di quattro membri, tutti da nominarsi dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Bagnoregio che è il fondatore e benefattore dei due enti che formano il Gruppo. Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie fra i suoi componenti. Tanto il presidente, quanto i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.
Articolo 5 Le funzioni di amministrazioni sono gratuite. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea il consigliere più anziano di età. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie. Le prime hanno luogo una volta all’anno almeno; le altre tutte le volte che lo richiede un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia su domanda scritta e motivata di almeno due consiglieri, sia per ordine dell’autorità governativa.
Articolo 6 Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di quistioni concernenti persone.
A parità di voti la proposta s’intende respinta […]
Articolo 7 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti […]
Articolo 8 Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono, per tre mesi consecutivi, alle adunanze, decadono dalla carica […]
Articolo 9 Il Consiglio provvede all’amministrazione delle opere raggruppate ed al loro funzionamento; delibera il regolamento di amministrazione e di ordine interno; determina i criteri da seguire nelle accettazioni e nella dimissione dei ricoverati. Provvede sulle domande di ammissione, su quelle di di-missione, e sul numero dei ricoverati, salvo poi casi urgenti in cui è competenza del presidente; nomina, sospende, licenzia gli impiegati e i salariati, ed esercita i poteri disciplinari sugli stessi, salvo le competenze del presidente come fissato nel regolamento, e salvo pure alla competenza del presiden-te quanto alla assunzione e licenziamento del personale avventizio; delibera sui bilanci e sull’amministrazione dei beni, promuove quando occorre, la modificazione degli statuti, esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge e dai regolamenti dello Stato, oltre che dal presente regolamento e dagli statuti particolari, e delle istituzioni raggruppate, e dai regolamenti interni di amministrazione.
Articolo 10 Spetta al presidente di rappresentare gli enti raggruppati e di curare l’esecuzione della deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere, per gravi motivi, gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.
Articolo 11 Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall’esattoria comunale […]
Articolo 12 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente o di chi ne fa le veci e di quello fra i membri del Consiglio di amministrazione che sovrintende al servizio cui il mandato si riferisce, o, in difetto del membro anziano e del segretario.
Articolo 13 Tutti i contratti debbono essere firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, o dal segretario o da chi ne fa le veci. Deve pure avere, oltre la firma del presidente, anche la firma del segretario o, da chi ne fa le veci ogni dichiarazione, ogni provvedimento ed in genere ogni atto che emani dall’amministrazione.
Articolo 14  La pianta organica, i modo di nomina, i diritti, i doveri e le attribuzioni del personale stipendiato e salariato sono disciplinati da un regolamento interno o di amministrazione. Il regolamento determinerà pure il odo di applicare il presente regolamento e gli statuti particolari delle istituzioni raggruppate.
Articolo 15 Per le materie non contemplate nel presente regolamento si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari e quelle che, in avvenire, saranno emanati in materia di assistenza e beneficenza pubblica.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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