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Da: Istruzioni per lo spedale meretricio di Palermo – Guglielmo Friend – 183u
Art. 1 L'Ospedale dovrebbe esser situato in una parte eminente, dove si respiri un’aria salubre, nè vi siano luoghi paludosi vicino o altro, le cui esalazioni potessero rendere l'aria deleteria e dovrebbe abbondare di acque potabili.
Art. 2. L'esposizione delle aperture principali dello Stabilimento dovrebbe essere ad oriente..
Art. 3 ……..Alquante corsie situate nelle parti dello Stabilimento esposte ad oriente, ed a mezzogiorno, i di cui tetti siano alti, le finestre grandi a livello de' pavimenti, e difese da imposte di legno, e di vetri: se le finestre non potranno esser così costrutte vi si faranno a livello de' pavimenti dei ventilatoi, ossia dei fori di forma conica, con la base nella parte interna, e del diametro di un palmo ed un quarto; e corredati da un solido portellino di legno. Il numero di questi ventilatoi sarà proporzionato all' ampiezza delle Sale.. Stanza per li bagni. Se le tine non vi potranno esser costrutte di marmo, o di pietra dura vi si faranno di rame, o di legno. Vi saranno: Stanza per le ammalate di morbi contagiosi, per le cancrenate, per le operazioni Chirurgiche, per le moribonde, per le morte. Quanto più si può lontano dalle Corsie delle inferme. Ancora: Stanza pel travaglio delle meretrici inferme, Sala di disciplina, Stanza per le conferenze medico cerusiche, Stanza pel Deputato Amministratore, Magazzino per la paglia, legni, e carboni, Latrine, dove sarà una sufficiente quantità di acqua, situati in luoghi isolati, e costrutte in modo, che non vi possano le materie escrementizie permanere.
Art. 4. I letti delle inferme avranno solamente materazzi di paglia; ve ne saranno però con materassi di lana per quelle ammalate affette di morbi acuti, ed alle quali dovrà esser permesso dagli ufficiali Sanitari.
Art. 5 I letti delle inferme saranno situati lungo le Corsie alla distanza di tre palmi l'ano dall' altro, e dovranno esser posti perpendicolarmente, e non già paralleli al muro.
Art. 6. Le file dei letti non saranno mai tra di loro più vicine di sette palmi. Se le Corsie non avranno una larghezza sufficiente per eseguirsi questa prescrizione, vi sarà una sola fila di letti.
Art 8 Tutti i letti saranno numerati per divisione.
Art 9 Nel muro sul capezzale di ogni letto vi sarà scritto in forma visibile da distante il numero della Divisione, e quello del letto. Vicino allo stesso sarà appesa una cartellina, ove sarà scritto il nome cognome e patria della meretrice, il giorno della sua immissione nell'Ospedale, il genere di malattia da cui è travagliata, la roba che ha portato seco, ed il mobilio consegnatole dalla Governante
Art 10. Sopra la porta di ogni stanza sarà scritto l'uso, cui è destinata.
Art 11 Dovranno costruirsi nelle Corsie alquanti Cammini….che non possano nuocere al benessere delle inferme….. nel caso non si potessero costruire i detti Cammini, allora ne' mesi d' inverno dovran fornirsi delle braciere o di rame o di ferro con carboni
ben accesi, i di cui gas non potessero più esser dannosi.
Art. 12 Le Corsie saranno spazzate tre volte ogni giorno, cioè dopo la medicazione della mattina, dopo il pranzo, e dopo la cena. Tutte le volte che in qualche parte il pavimento sarà imbrattato di qualche sozzura, dovrà quella parte essere immediatamente lavata con acqua di mare, o con acqua di arena, o con acqua e segatura di legno, ed esser poi ben asciugata.
Art. 13. Saranno egualmente nettate tre volte al giorno e nelle ore stabilite le latrine; le pile ed i bagni saranno puliti immediatamente dopo che se ne sarà fatto uso.
Art. 14 Non potranno tenersi nelle Corsie de' vasi, o orinali, e quando il bisogno imponente lo esigerà, dovranno tenersi sempre puliti, e coperti con la massima cautela per evitare le fetide esalazioni.
Art. 15 Le scodelle, i piatti, e gli altri utensili pei medicamenti, saranno puliti subito dopo essersene fatto uso, e rimessi immediatamente al loro posto. Gli utensili di cucina saranno ugualmente puliti dopo il pranzo e la cena, e rimessi al loro posto.
Art. 16 Prima dell' ora della visita, e dopo il pranzo, le ammalate dovranno lavarsi le mani e la faccia, tranne quelle, la cui malattia non lo comporterà. A tale oggetto saranno appesi al muro delle Corsie de' bacini e degli asciugamani, e posti vicino dei recipienti sul pavimento per l'acqua sporca.
Art. 17 Dopocchè le donne inferme si saranno tutte lavate, saranno immediatamente puliti i bacini, ed i recipienti, lasciandosi nei primi dell'acqua pulita.
Art. 18 Ogni mattina prima e dopo la visita, se occorre, saranno aperte le finestre delle corsie, ed i ventilatori, e si faranno dei profumi di zucchero bruciato sui carboni accesi, o di aceto versato sulle palette di ferro rovente, o del rosmarino bruciato.
Art. 19 É proibito di gettare sul pavimento le pezze, le fasce e le filacciche che si levano dalle piaghe, ma dovranno riporsi in certe piccole ceste di latta, o di verga a tal uopo preparate.
Art. 20 Deve ugualmente curarsi, che le materie, o l'acqua delle iniezioni, o altro che preme dalle piaghe, si faccia cader dentro dei bacini, e non mai sul pavimento.
Art. 21 Le biancherie di letto delle inferme saranno cambiate ogni quindici giorni, e quelle da corpo ogni otto giorni. Se per qualche inferma fosse necessario, potranno cambiarsi più spesso, e se le finanze dello Stabilimento il permetteranno, si cambieranno
anche più spesso per tutte.
Art. 22 È vietato di far rimanere in un letto le biancherie usate da un'ammalata, quando un' altra viene ad occuparlo, dovendo il letto destinato la prima volta per una inferma essere fornito di biancherie tutte pulite.
Art 23 Due volte in ogni anno dovranno pulirsi con acqua ed arena gli scanni e le tavole de' letti delle inferme. Le coperte di lana saranno pulite due volte in ogni inverno, ed ancor più spesso, se sarà necessario.
Art. 24. La paglia de' materazzi sarà cambiata in ogni tre mesi " ed anche fra più breve tempo, se sarà d'uopo. La paglia del materasso di qualche morta sarà subito levata, e la fodera sarà lavata al bucato.
Art. 25. Tanto la paglia che si sarà levata da' materazzi nell'epoche ordinarie, che quella levata straordinariamente per la morte di qualche inferma, sarà immediatamente bruciata fuori lo Stabilimento.
Art. 26 Pe' materassi di lana poi dovrà curarsi, che in ogni sei mesi siano lavate le fodere al bucato, e sventolate le lane per più giorni.
Art. 27 Tutte le biancherie sì da corpo che da letto delle inferme dovranno esser lavate al bucato, e perfettamente pulite da qualunque macchia.
Art 28 Saranno nella stessa guisa lavate e pulite tutte le fasce, le compresse, ed altri pannolini che siano serviti per le medicature delle inferme.
Art. 29 Le biancherie ed il mobilio, che abbiano servito per le donne affette dai mali qui appresso indicati, dovranno esser lavate e spurgate nel modo prescritto nel seguente articolo 30. Rosalia, Dissenteria, Scarlattina, Marasmo, Tabe dorsale, Idem meseraica, Idem vescicale, Idem epatica, Idem splenica, Tigna, Rogna, Erpete, Piaghe erpetiche, Oftalmo-
Art. 30 La lavatura e lo spurgo delle biancherie, e del mobilio usato dalle donne afflitte, da' sopra cennati mali si faranno nel modo seguente. Si laveranno prima con saponata calda, si terranno poi per sei ore in una stanza chiusa a suffumigi di fieno o di paglia, o di aceto, o solfo, o all'azione del gas-
Art. 31. Le biancherie, e tutti gli altri oggetti usati dalle donne travagliate da' mali qu appresso indicati saranno lavate, e spurgate nel modo > che sarà prescritto ne' seguenti articoli 32 e 33. Tifo petecchiale, Tifo milliare, Cinanche parotidea, Vaiuolo, Tisi polmonale.
Art. 32 Gli oggetti di lana o di tela che abbiano servito alle donne affette da' mali indicati nel precedente articolo saranno passati al bucato, e vi staranno ventiquattro ore, indi saranno stropicciati e lavati bene. Dopo essersi asciugati saranno nuovamente immersi nella lisciya per dodici ore, quindi saranno spremuti ed esposti per otto giorni all'aere aperto, ed alla ventilazione. Dopo questo tempo saranno spiegati in un camerino chiuso a suffumigi di paglia, fieno, aceto, o gas nitrico muriatico, nell'intelligenza che le suffumigazioni nitriche o muriatiche saranno esclusivamente adoperate ne'casi di tifo petecchiale, o di tisi polmonale. Dopo essersi eseguiti tali suffumigi per sei ore, si esporranno di nuovo per due giorni all' aere aperto, finalmente si laveranno con saponata calda e dopo essersi asciutti > se ne potrà far uso.
Art. 33 I mobili di ferro o di legno saranno espurgati lavandoli, e stropicciandoli con acqua ed arena, o con acqua e segatura di legno, e dopo essere stati così ben puliti saranno tenuti per quattro giorni all' aere aperto, e poi puliti con due passate di olio di ulive.
Art. 34 Gli oggetti tutti usati da donne travagliate da idrofobia dovranno essere senz'alcun indugio bruciati. Dovranno essere egualmente bruciati tutti gli oggetti, che siano stati in contatto colle parti cancrenate di qualche inferma, cioè le fasce, le compresse, o altro di simil natura.
Art. 35 Il bruciamento degli oggetti indicati nell'articolo precedente dovrà eseguirsi alla presenza del Segretario-
Art. 36. Nessuna meretrice inferma potrà essere ammessa nello Spedale se prima non sia stata munita del biglietto di entrata firmato in doppio da uno dei chirurgi presso la Direzione Generale di Polizia e dell'Ispettore incaricato al ramo meretricio;
secondo l'Ordinanza emanata li 15 Novembre 1833. Il primo è incaricato del ramo sanitario ed il secondo del ramo esecutivo.
Art. 37 Dopocchè una donna inferma sarà entrata nell' Ospedale si far prima prendere un bagno per la nettezza', e poi con-
Art. 38 Se qualche meretrice avrà commesso de' delitti prima di entrare nello Stabilimento, ed al momento di sua entrata si trovi sotto giudizio, dopo l'avviso ricevutone dalla Polizia, sarà la detta meretrice chiusa nella Sala di disciplina, e consegnata alla Governante, ed al Portinaio sotto la loro massima responsabilità.
Art. 39 Saranno chiuse nella sala di disciplina tutte quelle inferme, le quali saranno insubordinate ai Superiori, e turberanno colla loro condotta la pace dello Stabilimento. Questo castigo sarà loro imposto da quei Superiori che ne avranno la facoltà.
Art. 4o. Tutte le donne inferme ammesse nello Stabilimento sono obbligate a travagliare nelle ore stabilite. Esse faranno tele, calzette, rappezzeranno biancherie, e se saranno a ciò inutili, faranno delle filacciche o altro lavoro che possa esser utile allo Stabilimento. Sono per questo obbligate ad eseguire tutto ciò che dalla Governante sarà loro imposto.
Art. 41 Quelle donne che più si distingueranno nel travaglio, o per la diligenza o per la prontezza nell' esecuzione , avranno a proposizione della Governante una gratificazione, che dovrà essere ordinata dal Deputato Amministratore e che non potrà esser maggiore del quarto della mercede della fatiga.
Art. 42 Se qualche donna si ricuserà a travagliare, andrà soggetta ai castighi che da' Superiori le possono essere inflitti.
Art. 43 Gli Uffiziali Sanitari indicheranno quelle donne che per lo stato delle loro malattie non potranno esser soggette al travaglio, e quelle cui potrà esser permesso di travagliare nei propri letti.
Art. 44 Il servizio Sanitario dell'Ospedale si eseguirà a suon di campana, che sarà suonata dal Portinaio.
Art. 45 Un lungo suon di Campana annunzierà ogni mattina, che tutte le persone nello Stabilimento debbano svegliarsi. Dopo mezz'ora le inferme si vestiranno e si alzeranno da' letti, e comincerà a farsi la polizia da ognuno per la parte e nel modo colle presenti istruzioni ordinato. In un'ora dovrà esser terminata la pulizia, la quale trascorsa, un altro lunghissimo suon di campana indicherà, che le inferme si restituiscano ai loro letti.
Art. 46 Dopo un quarto d'ora, quattro colpi di campana annunzieranno il principio della visita Medico-
Art. 47 Terminata la visita si farà di nuovo la pulizia, e trascorsa mezzora dal termine della visita suonerà la messa, alla quale dovranno tutte le donne inferme assistere; nel tempo della messa si reciteranno le preci, presedendo a questa l' infermiera più antica.
Art. 48 Terminata la messa si passerà alla Sala del Travaglio, che durerà sino all'ora della tavola. Questa sarà annunciata da un lungo suon di campana.
Art. 49 Dalla stanza del travaglio tutte le donne passeranno due a due nel Refettorio col massimo silenzio; ivi ognuna si sederà al suo posto: prima e dopo il pranzo si reciteranno le preghiere che indicherà il Cappellano.
Art. 50 Dopo il pranzo è accordata un'ora di ricreazione, trascorsa la quale un suono di campana indicherà " che tutte le donne inferme si recassero di nuovo alla stanza del travaglio, dove ognuna continuerà il lavoro assegnatole la mattina. Al far della
sera un altro suon di campana annunzierà la fine del travaglio, ed allora riunite tutte le inferme vicino la Cappella reciteranno il santo Rosario.
Art. 51 Terminato il Rosario si eseguiranno quelle medicazioni che siano state prescritte, e dopo mezz' ora suonerà la cena, durante la quale si osserverà lo stesso silenzio, ed altro raccomandato nel tempo del pranzo.
Art. 32 Dopo la cena tutte le inferme passeranno nelle rispettive Corsie, e si metteranno a letto per dormire.
Art. 53. Nei giorni di Domenica, dopo la visita Medico-
Art 54 Nei giorni festivi all'ora del travaglio del dopopranzo si farà la spiega del Catechismo.
Art. 55 Le meretrici dopo guarite saranno rimesse alla polizia col corrispondente biglietto di uscita in doppia spedizione siccome si è sinora praticato. Tale biglietto dovrà essere rilasciato a firma del chirurgo Maggiore capo di servizio e del segretario computista o dell' Infermiere maggiore. L'Uffiziale di salute assicurerà lo stato in cui la meretrice sorte dall'Ospedale, ed il Segretario computista colla sua firma darà un certificato che servirà di appoggio alla Contabilità dello stabilimento.
Art. 56 Sarà nella parte interna dello stabilimento un foglio contenente l'orario del servizio regolato nel modo prescritto
Art. 57 Impiegati nell’Ospedale
Art 59-
Art 68-
Art. 89 Il Chirurgo Consulente soprintenderà alla parte Sanitaria del servizio dello Spedale.
Art. 90 Il Chirurgo Consulente dovrà ordinariamente portarsi allo Stabilimento tre volte la settimana nell'ora della visita della mattina, ed inoltre tutte le volte che sarà bisognevole, particolarmente se vi siano delle inferme travagliate da malattie gravi.
Art. 91 Una volta la settimana > ed anche più spesso se sia necessario, il Chirurgo Consulente dovrà riunirsi nello Stabilimento col Medico, e col Chirurgo di 1. Classe, e con i Chirurgi di 2. Classe, per trattare sulle malattie da cui sono afflitte le inferme,
affin di potere riformare, modificare, o cambiare i vari trattamenti curativi da adoperarsi nell' Ospedale.
Art. 92 Quante volte sia dal Medico sia dal Chirurgo di 1 Classe vorrà prescriversi un rimedio o interno, o esterno cui uso non fosse ancora approvato dalla esperienza > o si giudicherà di doversi praticare qualche operazione chirurgica d'importanza,
dovrà sentirsi prima l'opinione del Chirurgo Consulente. Se nel consulto che per quest'oggetto si terrà, saranno vari i pareri, si eseguirà quello dei più> e nel caso che tutti e tre siano discordanti, dovrà eseguirsi quello del Chirurgo Consulente. Nel libro
poi delle conferenze Medico-
Art. 93-
in tali visite troverà degl' inconvenienti potrà infliggere dei leggieri castighi…..
Art. 103-
Art. 146-
Art. 159-
Art. 169-
Art. 179-