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PALERMO Ospedale Meretricio

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Da: Istruzioni per lo spedale meretricio di Palermo – Guglielmo Friend – 183u


Art. 1 L'Ospedale dovrebbe esser situato in una parte eminente, dove si respiri un’aria salubre, nè vi siano luoghi paludosi vicino o altro, le cui esalazioni potessero rendere l'aria deleteria e dovrebbe abbondare di acque potabili.
Art. 2. L'esposizione delle aperture principali dello Stabilimento dovrebbe essere ad oriente..
Art. 3 ...Alquante corsie situate nelle parti dello Stabilimento esposte ad oriente, ed a mezzogiorno, i di cui tetti siano alti, le finestre grandi a livello de' pavimenti, e difese da imposte di legno, e di vetri: se le finestre non potranno esser così costrutte vi si faranno a livello de' pavimenti dei ventilatoi, ossia dei fori di forma conica, con la base nella parte interna, e del diametro di un palmo ed un quarto; e corredati da un solido portellino di legno. Il numero di questi ventilatoi sarà proporzionato all' ampiezza delle Sale.. Stanza per li bagni. Se le tine non vi potranno esser costrutte di marmo, o di pietra dura vi si faranno di rame, o di legno. Vi saranno: Stanza per le ammalate di morbi contagiosi, per le cancrenate, per le operazioni Chirurgiche, per le moribonde, per le morte. Quanto più si può lontano dalle Corsie delle inferme. Ancora: Stanza pel travaglio delle meretrici inferme, Sala di disciplina, Stanza per le conferenze medico cerusiche, Stanza pel Deputato Amministratore, Magazzino per la paglia, legni, e carboni, Latrine, dove sarà una sufficiente quantità di acqua, situati in luoghi isolati, e costrutte in modo, che non vi possano le materie escrementizie permanere.
Art. 4. I letti delle inferme avranno solamente materazzi di paglia; ve ne saranno però con materassi di lana per quelle ammalate affette di morbi acuti, ed alle quali dovrà esser permesso dagli ufficiali Sanitari.
Art. 5 I letti delle inferme saranno situati lungo le Corsie alla distanza di tre palmi l'ano dall' altro, e dovranno esser posti perpendicolarmente, e non già paralleli al muro.
Art. 6. Le file dei letti non saranno mai tra di loro più vicine di sette palmi. Se le Corsie non avranno una larghezza sufficiente per eseguirsi questa prescrizione, vi sarà una sola fila di letti.
Art 8 Tutti i letti saranno numerati per divisione.
Art 9  Nel muro sul capezzale di ogni letto vi sarà scritto in forma visibile da distante il numero della Divisione, e quello del letto. Vicino allo stesso sarà appesa una cartellina, ove sarà scritto il nome cognome e patria della meretrice, il giorno della sua immissione nell'Ospedale, il genere di malattia da cui è travagliata, la roba che ha portato seco, ed il mobilio consegnatole dalla Governante
Art 10. Sopra la porta di ogni stanza sarà scritto l'uso, cui è destinata.
Art 11 Dovranno costruirsi nelle Corsie alquanti Cammini […] che non possano nuocere al benessere delle inferme….. nel caso non si potessero costruire i detti Cammini, allora ne' mesi d' inverno dovran fornirsi delle braciere o di rame o di ferro con carboni
ben accesi, i di cui gas non potessero più esser dannosi.
Art. 12 Le Corsie saranno spazzate tre volte ogni giorno, cioè dopo la medicazione della mattina, dopo il pranzo, e dopo la cena. Tutte le volte che in qualche parte il pavimento sarà imbrattato di qualche sozzura, dovrà quella parte essere immediatamente lavata con acqua di mare, o con acqua di arena, o con acqua e segatura di legno, ed esser poi ben asciugata.
Art. 13. Saranno egualmente nettate tre volte al giorno e nelle ore stabilite le latrine; le pile ed i bagni saranno puliti immediatamente dopo che se ne sarà fatto uso.
Art. 14 Non potranno tenersi nelle Corsie de' vasi, o orinali, e quando il bisogno imponente lo esigerà, dovranno tenersi sempre puliti, e coperti con la massima cautela per evitare le fetide esalazioni.
Art. 15 Le scodelle, i piatti, e gli altri utensili pei medicamenti, saranno puliti subito dopo essersene fatto uso, e rimessi immediatamente al loro posto. Gli utensili di cucina saranno ugualmente puliti dopo il pranzo e la cena, e rimessi al loro posto.
Art. 16 Prima dell' ora della visita, e dopo il pranzo, le ammalate dovranno lavarsi le mani e la faccia, tranne quelle, la cui malattia non lo comporterà. A tale oggetto saranno appesi al muro delle Corsie de' bacini e degli asciugamani, e posti vicino dei recipienti sul pavimento per l'acqua sporca.
Art. 17 Dopocchè le donne inferme si saranno tutte lavate, saranno immediatamente puliti i bacini, ed i recipienti, lasciandosi nei primi dell'acqua pulita.
Art. 18 Ogni mattina prima e dopo la visita, se occorre, saranno aperte le finestre delle corsie, ed i ventilatori, e si faranno dei profumi di zucchero bruciato sui carboni accesi, o di aceto versato sulle palette di ferro rovente, o del rosmarino bruciato.
Art. 19 É proibito di gettare sul pavimento le pezze, le fasce e le filacciche che si levano dalle piaghe, ma dovranno riporsi in certe piccole ceste di latta, o di verga a tal uopo preparate.
Art. 20 Deve ugualmente curarsi, che le materie, o l'acqua delle iniezioni, o altro che preme dalle piaghe, si faccia cader dentro dei bacini, e non mai sul pavimento.
Art. 21 Le biancherie di letto delle inferme saranno cambiate ogni quindici giorni, e quelle da corpo ogni otto giorni. Se per qualche inferma fosse necessario, potranno cambiarsi più spesso, e se le finanze dello Stabilimento il permetteranno, si cambieranno
anche più spesso per tutte.
Art. 22 È vietato di far rimanere in un letto le biancherie usate da un'ammalata, quando un' altra viene ad occuparlo, dovendo il letto destinato la prima volta per una inferma essere fornito di biancherie tutte pulite.
Art 23 Due volte in ogni anno dovranno pulirsi con acqua ed arena gli scanni e le tavole de' letti delle inferme. Le coperte di lana saranno pulite due volte in ogni inverno, ed ancor più spesso, se sarà necessario.
Art. 24. La paglia de' materazzi sarà cambiata in ogni tre mesi " ed anche fra più breve tempo, se sarà d'uopo. La paglia del materasso di qualche morta sarà subito levata, e la fodera sarà lavata al bucato.
Art. 25. Tanto la paglia che si sarà levata da' materazzi nell'epoche ordinarie, che quella levata straordinariamente per la morte di qualche inferma, sarà immediatamente bruciata fuori lo Stabilimento.
Art. 26 Pe' materassi di lana poi dovrà curarsi, che in ogni sei mesi siano lavate le fodere al bucato, e sventolate le lane per più giorni.
Art. 27 Tutte le biancherie sì da corpo che da letto delle inferme dovranno esser lavate al bucato, e perfettamente pulite da qualunque macchia.
Art 28 Saranno nella stessa guisa lavate e pulite tutte le fasce, le compresse, ed altri pannolini che siano serviti per le medicature delle inferme.
Art. 29 Le biancherie ed il mobilio, che abbiano servito per le donne affette dai mali qui appresso indicati, dovranno esser lavate e spurgate nel modo prescritto nel seguente articolo 30. Rosalia, Dissenteria, Scarlattina,  Marasmo, Tabe dorsale, Idem meseraica, Idem vescicale, Idem epatica, Idem splenica, Tigna, Rogna, Erpete, Piaghe erpetiche, Oftalmo-blenorica, Pustole sifilitiche.
Art. 30 La lavatura e lo spurgo delle biancherie, e del mobilio usato dalle donne afflitte, da' sopra cennati mali si faranno nel modo seguente. Si laveranno prima con saponata calda, si terranno poi per sei ore in una stanza chiusa a suffumigi di fieno o di  paglia, o di aceto, o solfo, o all'azione del gas-nitrico muriatico; beninteso che i vapori di zolfo sono assolutamente da praticarsi, se gli oggetti siano stati usati, da donne con affezioni psoriche, o erpetiche, o tignose. Dopo di ciò gli oggetti saranno esposti per tre giorni all'aere aperto, ed alla ventilazione. Eseguite queste operazioni potranno i detti oggetti esser nuovamente messi in uso per le altre inferme.
Art. 31. Le biancherie, e tutti gli altri oggetti usati dalle donne travagliate da' mali qu appresso indicati saranno lavate, e spurgate nel modo > che sarà prescritto ne' seguenti articoli 32 e 33. Tifo petecchiale, Tifo milliare, Cinanche parotidea,  Vaiuolo,  Tisi polmonale.
Art. 32 Gli oggetti di lana o di tela che abbiano servito alle donne affette da' mali indicati nel precedente articolo saranno passati al bucato, e vi staranno ventiquattro ore, indi saranno stropicciati e lavati bene. Dopo essersi asciugati saranno nuovamente immersi nella lisciya per dodici ore, quindi saranno spremuti ed esposti per otto giorni all'aere aperto, ed alla ventilazione. Dopo questo tempo saranno spiegati in un camerino chiuso a suffumigi di paglia, fieno, aceto, o gas nitrico muriatico, nell'intelligenza che le suffumigazioni nitriche o muriatiche saranno esclusivamente adoperate ne'casi di tifo petecchiale, o di tisi polmonale. Dopo essersi eseguiti tali suffumigi per sei ore, si esporranno di nuovo per due giorni all' aere aperto, finalmente si laveranno con saponata calda e dopo essersi asciutti  se ne potrà far uso.
Art. 33 I mobili di ferro o di legno saranno espurgati lavandoli, e stropicciandoli con acqua ed arena, o con acqua e segatura di legno, e dopo essere stati così ben puliti saranno tenuti per quattro giorni all' aere aperto, e poi puliti con due passate di olio di ulive.
Art. 34 Gli oggetti tutti usati da donne travagliate da idrofobia dovranno essere senz'alcun indugio bruciati. Dovranno essere egualmente bruciati tutti gli oggetti, che siano stati in contatto colle parti cancrenate di qualche inferma, cioè le fasce, le compresse, o altro di simil natura.
Art. 35 Il bruciamento degli oggetti indicati nell'articolo precedente dovrà eseguirsi alla presenza del Segretario-Computista, e del Chirurgo di Guardia; il primo dei quali ne formerà il processo verbale da firmarsi da tutti e due per servire di documento alla Contabilità.
Art. 36. Nessuna meretrice inferma potrà essere ammessa nello Spedale se prima non sia stata munita del biglietto di entrata firmato in doppio da uno dei chirurgi presso la Direzione Generale di Polizia e dell'Ispettore incaricato al ramo meretricio;
secondo l'Ordinanza emanata li 15 Novembre 1833. Il primo è incaricato del ramo sanitario ed il secondo del ramo esecutivo.
Art. 37 Dopocchè una donna inferma sarà entrata nell' Ospedale si far prima prendere un bagno per la nettezza', e poi con-segnerà alla stessa il vestiario di proprietà dell' inferma, e dopocchè lo avrà fatto ben lavare e pulire, lo conserverà per restituirsi all' inferma prima di uscir guarita dall'Ospedale.
Art. 38 Se qualche meretrice avrà commesso de' delitti prima di entrare nello Stabilimento, ed al momento di sua entrata si trovi sotto giudizio, dopo l'avviso ricevutone dalla Polizia, sarà la detta meretrice chiusa nella Sala di disciplina, e consegnata alla Governante, ed al Portinaio sotto la loro massima responsabilità.
Art. 39 Saranno chiuse nella sala di disciplina tutte quelle inferme, le quali saranno insubordinate ai Superiori, e turberanno colla loro condotta la pace dello Stabilimento. Questo castigo sarà loro imposto da quei Superiori che ne avranno la facoltà.
Art. 4o. Tutte le donne inferme ammesse nello Stabilimento sono obbligate a travagliare nelle ore stabilite. Esse faranno tele, calzette, rappezzeranno biancherie, e se saranno a ciò inutili, faranno delle filacciche o altro lavoro che possa esser utile allo Stabilimento. Sono per questo obbligate ad eseguire tutto ciò che dalla Governante sarà loro imposto.
Art. 41 Quelle donne che più si distingueranno nel travaglio, o per la diligenza o per la prontezza nell' esecuzione , avranno a proposizione della Governante una gratificazione, che dovrà essere ordinata dal Deputato Amministratore e che non potrà esser maggiore del quarto della mercede della fatiga.
Art. 42 Se qualche donna si ricuserà a travagliare, andrà soggetta ai castighi che da' Superiori le possono essere inflitti.
Art. 43 Gli Uffiziali Sanitari indicheranno quelle donne che per lo stato delle loro malattie non potranno esser soggette al travaglio, e quelle cui potrà esser permesso di travagliare nei propri letti.
Art. 44 Il servizio Sanitario dell'Ospedale si eseguirà a suon di campana, che sarà suonata dal Portinaio.
Art. 45 Un lungo suon di Campana annunzierà ogni mattina, che tutte le persone nello Stabilimento debbano svegliarsi. Dopo mezz'ora le inferme si vestiranno e si alzeranno da' letti, e comincerà a farsi la polizia da ognuno per la parte e nel modo colle presenti istruzioni ordinato. In un'ora dovrà esser terminata la pulizia, la quale trascorsa, un altro lunghissimo suon di campana indicherà, che le inferme si restituiscano ai loro letti.
Art. 46 Dopo un quarto d'ora, quattro colpi di campana annunzieranno il principio della visita Medico-Cerusica.
Art. 47 Terminata la visita si farà di nuovo la pulizia, e trascorsa mezzora dal termine della visita suonerà la messa, alla quale dovranno tutte le donne inferme assistere; nel tempo della messa si reciteranno le preci, presedendo a questa l' infermiera più antica.
Art. 48 Terminata la messa si passerà alla Sala del Travaglio, che durerà sino all'ora della tavola. Questa sarà annunciata da un lungo suon di campana.
Art. 49 Dalla stanza del travaglio tutte le donne passeranno due a due nel Refettorio col massimo silenzio; ivi ognuna si sederà al suo posto: prima e dopo il pranzo si reciteranno le preghiere che indicherà il Cappellano.
Art. 50 Dopo il pranzo è accordata un'ora di ricreazione, trascorsa la quale un suono di campana indicherà " che tutte le donne inferme si recassero di nuovo alla stanza del travaglio, dove ognuna continuerà il lavoro assegnatole la mattina. Al far della
sera un altro suon di campana annunzierà la fine del travaglio, ed allora riunite tutte le inferme vicino la Cappella reciteranno il santo Rosario.
Art. 51 Terminato il Rosario si eseguiranno quelle medicazioni che siano state prescritte, e dopo mezz' ora suonerà la cena, durante la quale si osserverà lo stesso silenzio, ed altro raccomandato nel tempo del pranzo.
Art. 32 Dopo la cena tutte le inferme passeranno nelle rispettive Corsie, e si metteranno a letto per dormire.
Art. 53. Nei giorni di Domenica, dopo la visita Medico-Cerusica si passeranno le mutande per le ammalate, e dopo essersi eseguito quanto su questo proposito è prescritto all' Articolo 21 si suonerà la Messa.
Art 54 Nei giorni festivi all'ora del travaglio del dopopranzo si farà la spiega del Catechismo.
Art. 55 Le meretrici dopo guarite saranno rimesse alla polizia col corrispondente biglietto di uscita in doppia spedizione siccome si è sinora praticato. Tale biglietto dovrà essere rilasciato a firma del chirurgo Maggiore capo di servizio e del segretario computista o dell' Infermiere maggiore. L'Uffiziale di salute assicurerà lo stato in cui la meretrice sorte dall'Ospedale, ed il Segretario computista colla sua firma darà un certificato che servirà di appoggio alla Contabilità dello stabilimento.
Art. 56 Sarà nella parte interna dello stabilimento un foglio contenente l'orario del servizio regolato nel modo prescritto
Art. 57 Impiegati nell’Ospedale
Art 59-67  doveri del deputato amministratore
Art 68-75 Doveri del Cappellano
Art. 89 Il Chirurgo Consulente soprintenderà alla parte Sanitaria del servizio dello Spedale.
Art. 90 Il Chirurgo Consulente dovrà ordinariamente portarsi allo Stabilimento tre volte la settimana nell'ora della visita della mattina, ed inoltre tutte le volte che sarà bisognevole, particolarmente se vi siano delle inferme travagliate da malattie gravi.
Art. 91 Una volta la settimana  ed anche più spesso se sia necessario, il Chirurgo Consulente dovrà riunirsi nello Stabilimento col Medico, e col Chirurgo di 1. Classe, e con i Chirurgi di 2. Classe, per trattare sulle malattie da cui sono afflitte le inferme,
affin di potere riformare, modificare, o cambiare i vari trattamenti curativi da adoperarsi nell' Ospedale.
Art. 92 Quante volte sia dal Medico sia dal Chirurgo di 1 Classe vorrà prescriversi un rimedio o interno, o esterno  cui uso non fosse ancora approvato dalla esperienza > o si giudicherà di doversi praticare qualche operazione chirurgica d'importanza,  dovrà sentirsi prima l'opinione del Chirurgo Consulente. Se nel consulto che per quest'oggetto si terrà, saranno vari i pareri, si eseguirà quello dei più> e nel caso che tutti e tre siano discordanti, dovrà eseguirsi quello del Chirurgo Consulente. Nel libro poi delle conferenze Medico-Cerusiche si annoteranno il risultamento del consulto, ed i pareri contrari, se ve ne siano stati.
Art. 93-102 Il Chirurgo Consulente curerà che dai Chirurgi di 2 Classe […]. Farà egli delle visite straordinarie di ispezione per esaminare se il servizio Sanitario proceda convenientemente, se gli Impiegati di questo ramo adempiano ai loro doveri […]. Se in tali visite troverà degl' inconvenienti potrà infliggere dei leggieri castighi […].
Art. 103-133 Il Medico ed il Chirurgo di 1 Classe dovranno portarsi all'Ospedale due volte al giorno, la mattina alle ore 8 antimeridiane, ed il dopo pranzo a qualunque ora vogliano;….Per la prescrizione poi dei medicamenti dovranno generalmente attenersi a quei rimedi, che […]; esamineranno se gli alimenti, le vivande, ed i medicamenti da somministrarsi alle inferme siano di buona qualità  e qualora non li troveranno tali, impediranno che se ne facesse uso; Se qualche ammalata non vorrà eseguire le prescrizioni Mediche o cerusiche, dovranno dapprima persuaderla colle buone, e qualora ciò malgrado persistesse sulla negativa, sono autorizzati ad infliggerle qualche leggiero castigo proporzionato sempre allo stato di malattia, in cui quella ritrovasi; ……..sovranitenderà all'amministrazione dei bagni stabilendo il grado di calore dell'acqua, e la durata del bagno, e lascerà poi alle infermiere destinata a tal oggetto la cura di assistere le inferme, cui si somministrano i bagni;…assistere le inferme nel tempo che eseguiscono le frizioni mercuriali loro prescritte […].
Art. 146-158 La Governante che sarà scelta fra le donne di un' età matura dovrà saper leggere e scrivere, ed indosserà un abito mero per inspirare rispetto tanto alle infermiere che alle inferme […] curerà che le infermiere eseguiscano il loro dovere e terrà presso di se il Guardaroba di tutte le biancherie destinate al servizio dell' Ospedale […]. Indicherà essa le infermiere che dovranno restar di guardia la notte, e quelle che dovranno assistere, le inferme nei bagni. In caso d' insubordinazione delle Infermiere, e delle inferme, essa potrà riprenderle, e ne darà subito conto agli Uffiziali Sanitarii Superiori […].
Art. 159-168 Nell' Ospedale Meretricio vi sarà un' Infermiera per ogni Divisione […]. Ogni infermiera dovrà assistere e servire le donne ammalate assegnatele, in tutti i bisogni che possano avete;  Le infermiere baderanno alla polizia delle biancherie si da corpo che da letto delle inferme; faranno che i corpi delle inferme siano sempre netti; distribuiranno gli alimenti ed i rimedii sotto la sorveglianza de' Superiori, cui spetta, e se occorre sono anche tenute a fare applicazione de' clisteri; Sono le infermiere obbligate a ricercare alla Governante nei giorni e nelle ore stabilite le mutande da Corpo e da letto pulite, le faranno cambiare alle inferme con quelle sporche, e restituiranno subito queste alla Governante;  assisteranno le inferme nei bagni. Cureranno di fare riscaldare l'acqua a tale oggetto, di farla versare nelle tine dei servi di pena, e dopo che il 2 Chirurgo di Guardia avrà regolato la temperatura dell'acqua, esse vi faranno immergere le inferme pel tempo che sarà anche loro indicato. Terminato il bagno, e dopo che le inferme saranno bene asciugate, cureranno che le tine fossero presto pulite ed asciutte. In caso di trasgressione andranno le Infermiere soggette a quei castighi che saranno loro imposti da' Superiori, cui si appartiene.
Art. 169-171 Il Flebotomista dovrà ogni giorno assistere alle visite; ……è obbligato ad eseguire tutto ciò ch'è del suo mestiere, come salassi, applicazioni di mignatte, di vescicanti ec. tranne. l'applicazione dei clisteri, che dovrà farsi dalle infermiere; dovrà abitare in una casa molto vicina alle Stabilimento per occorrere a tutte le chiamate che potrà avere anche in tempo di notte.
Art. 179-187 Il Portinaio sarà un Basso-Ufficiale del Corpo dei Veterani, ed è obbligato di star sempre innanzi la porta […]. Non permetterà ad alcuno l'entrata nello Stabilimento senza un permesso […].  Non permetterà che uscissero dallo Stabilimento cibi, vivande, medicamenti, o altri oggetti dello Stabilimento senza un' ordine espresso […]. Vieterà ugualmente, che fossero introdotti nello Stabilimento cibi, vivande, o medicamenti, Tostochè arriveranno all' Ospedale le meretrici inferme, il Portinaio chiamerà al suon di campana il 2 Chirurgo di Guardia;  […] non permetterà mai ad alcuna donna inferma l'uscita dallo Stabilimento […] dormirà la notte in una stanza contigua alla porta dello Stabilimento; …….. impedirà l'uscita dallo Stabilimento alle Infermiere ed ai servi di pena […] baderà alla nettezza del locale, ove egli risiederà " e sarà responsabile presso i Superiori di tutti quegl'inconvenienti che avverranno per sua colpa anche involontaria.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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