CREMONA Ospedale Ugolani Dati già S.M. dell'Incoronata dei FBF - Ospedali d'Italia

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CREMONA Ospedale Ugolani Dati già S.M. dell'Incoronata dei FBF

Ospedali Nord Ovest > Regione Lombardia > Provincia Cremona > Città

Fondato nel 1603. Nel 1828 Antonia Ugolani, vedova del marchese Luigi Dati, lasciò una cospicua eredità al locale Ospedale di S. Maria dell'Incoronata dei Fatebenefratelli. Nel 1871 prese il nome di Ugolani-Dati.
Nel 1935 fu aggregato all’Ospedale Maggiore di Cremona.

Da: Statuto organico dello Spedale Ugolani-Dati in Cremona - 1871

Art. 1. Lo Spedale dell' Incoronata già governato dalla soppressa Congregazione religiosa dei Padri di San Giovanni di Dio, volgarmente detti Fate-bene-fratelli, assume il nome di Spedale Ugolani-Dati.
Art. 2. Scopo dell' Opera Pia si è la cura gratuita degli infermi maschi di malattie acute che non sieno sifilitiche, contagiose, o croniche, esclusi i fanciulli al disotto dei dieci anni, appartenenti alla città e circondario di Cremona,
con preferenza ai religiosi ammalati poveri, ed agli infermi poveri di civile condizione.
Art. 3. In una stanza attigua alla porta d'ingresso dello Spedale, in determinate ore del giorno, vengono altresì visitati e medicati, pure gratuitamente i malati di malattie lievi, che possono senza pericolo e disagio far ritorno alle loro case.
Art. 4. Le persone benestanti nazionali ed estere possono ottenere ricovero e cura nello Spedale Ugolani-Dati dietro pagamento di una diaria da determinarsi, e semprecchè le malattie per cui chiedono la cura non cadano sotto le esclusioni dell'articolo 2.
Art. 5. Lo Spedale Ugolani-Dati concede inoltre ricovero e cura gratuita ai viandanti e forestieri poveri che ammalassero durante il loro passaggio, o la loro temporanea dimora nella città di Cremona, sempre però osservate le restrizioni dell'articolo 2.
Art. 6. Il patrimonio dello Spedale Ugolani-Dati consiste in[…]
Art. 7-13 Attribuzioni della Commissione e della Presidenza
Art. 14-22 Adunanze e votazioni
Art. 23-24 Norme generali d’Amministrazione
Impiegati e Salariati.
Art. 27. Pel servizio dell' Amministrazione dello Spedale sono stabiliti gli impiegati e salariati che vengono singolarmente indicati nella sotto stesa tabella colle norme regolamentarie infraindicate. Per gli impiegati retribuiti a stipendio viene stabilito un sistema di pensione suggerito dal riflesso di conseguire una migliore alacrità nel disimpegno degli uffici rispettivi, di uniformarsi alle consuetudini degli altri stabilimenti di simile importanza, di offrire attrattive che accaparrino la concorrenza ai detti impieghi di persone le più idonee e raccomandabili; infine dalla considerevole sostanza di cui lo Spedale relativamente può disporre.
Art. 28. Gli impiegati dell'Opera Pia Spedale Ugolani-Dati accettando un posto qualunque presso la medesima si sottomettono a tutti gli obblighi, ed acquistano tutti i diritti portati dal presente Statuto.
Art. 29. Gli impiegati sono nominati dalla Commissione Amministratrice lo Spedale mediante pubblico concorso, e dopo un triennio potranno essere confermati stabilmente.
Art. 30. Gli impiegati dopo la conferma sono inamovibili, salve le disposizioni riguardanti il loro licenziamento, e salvi gli effetti di un nuovo sistema d'amministrazione dell'Opera Pia, sia per disposizione di legge, che per difetto di
rendita.
Art. 31. I salariati sono nominati a tempo.
Art. 32. In speciali capitoli regolamentari saranno indicati i doveri particolari di ciascun impiegato e salariato.
Art. 33. La prima mancanza di un impiegato ai propri obblighi sarà punita con un' ammonizione a voce del Presidente della Commissione; la seconda con redarguizione scritta dalla Commissione: la terza colla sospensione a tempo dell'officio e dello stipendio. L'impiegato che incorresse in una quarta mancanza potrà essere destituito. Si considera recidiva nel determinare il grado della punizione la mancanza o mancanze anteriori all'ultima, dalla quale non fossero trascorsi cinque anni.
Art. 34. Gli impiegati e salariati non potranno mai per nessun titolo o sotto nessun pretesto accettare retribuzioni o regali dai terzi, ai quali debbano prestare l'opera loro per ragioni d'ufficio,
Art. 35. L'impiegato o salariato che per abuso di confidenza, per corruzione e frode, o per qualsiasi altra grave mancanza compromettente la disciplina o l'interesse dell' Opera Pia, si rendesse indegno del suo officio, sarà immediatamente destituito e licenziato, e perderà anche ogni diritto alla pensione.
Art. 36. Le punizioni di cui all'art. 33 e le destituzioni o licenziamento di cui l'art. 35. verranno pronunciate dalla Commissione Amministratrice, ad eccezione dell'ammonizione a vece riservata al Presidente.
Art. 37. L'impiegato che dopo dieci anni si rendesse incapace a continuare nel suo officio avrà diritto ad una pensione corrispondente a tanti quarantesimi del suo ultimo stipendio quanti saranno gli anni del suo servizio non interrotto.
Art. 38. La pensione non potrà mai essere maggiore dell'ultimo stipendio, nè minore di L. 365 all'anno.
Art. 39. Nel determinare la pensione di un impiegato cui durante il servizio e per ragione di questo fosse stato assegnato qualche emolumento in natura, se ne terrà l'opportuno conto.
Art. 40. La temporaria sospensione di cui all'art. 33, non sarà considerata come effettivo servizio, nè come interruzione. L'assenza autorizzata per prender parte in un corpo attivo in tempo di guerra come volontario, sarà considerata come effettivo servizio, riferibilmente al tempo nel quale l'impiegato proverà di avere effettivamente servito.
Art. 41. Nel determinare la pensione non si terrà conto che del servizio prestato all' Opera Pin Spedale Ugolani-Dati.
Art. 42. Quando la malattia di un impiegato toccasse l'anno, si provvederà d'ufficio al suo licenziamento, o trattamento di pensione.
Art. 43. La vedova dell' impiegato morto in attività di servizio od in pensione, avrà diritto alla metà della pensione dovuta al marito, finché resterà nello stato di vedovanza, e se il matrimonio sarà stato contratto prima che l'impiegato avesse compiuto il cinquantesimo anno di età, ed almeno un anno prima del suo collocamento a riposo. La vedova legalmente separata dal marito per propria colpa non ha diritto a pensione.
Art. 44. Ai figli di un impiegato che fossero anche orfani di madre spetterà a titolo di, sussidio un ottavo per ciascuno, e senza distinzione di sesso, della pensione dovuta al padre, finchè abbiano compiuti i venti anni di età:
quando fosse vivente la madre questo sussidio sarà di un sedicesimo della pensione stessa. I nati da un matrimonio che non attribuisce pensione alla vedova non hanno diritto al sussidio. Sono considerati come orfani d'ambedue i genitori, quelli la cui madre trovasi nella condizione dell'art. 43. o fosse passata a seconde nozze. Le femmine quando abbiano contratto matrimonio perdono il sussidio.
Art. 45. Qualora il complesso della pensione della vedova e dei sussidi dei figli superasse il montare della pensione dovuta all' impiegato defunto, i sussidi saranno ridotti in modo che colla pensione della vedova raggiungano appena tale limite.
Art. 46. Gli stipendi degli impiegati saranno pagati di mese in mese anticipatamente.
Art. 47. Le pensioni ed i sussidi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell' impiegato, e sono pagati di mese in mese posticipatamente.
Art. 48. A titolo di correspettivo del loro diritto della pensione gli impiegati lasceranno un terzo del primo stipendio, suddiviso nei primi ventiquattro mesi dalla nomina, e successivamente il terzo degli eventuali aumenti, suddiviso nei primi dodici mesi.
Art. 49. Non hanno diritto ad alcuna pensione o sussidio, ma solo alla restituzione della trattenuta di cui al precedente articolo 48: a) l'impiegato che non ottenne la conferma o che cessò dall'ufficio per spontanea sua rinuncia, per destituzione o licenziamento in causa di malattia prima di dieci anni di servizio, e in questo caso per la restituzione della trattenuta sarà computato quanto l'impiegato avesse ricevuto anticipatamente in più per dietimo di onorario; b) la vedova ed i figli dell'impiegato morto prima che avesse compiuti i dieci anni di servizio.
Art. 50. I salari si pagano posticipatamente di quindici in quindici giorni, ed i salariati non hanno diritto a pensione.
Art. 51. In nessun caso, e sotto nessun titolo gli impiegati e salariati dell' Opera Pia Spedale Ugolani-Dati potranno pretendere straordinari compensi o gratificazioni.
Art. 52. La pianta stabile degli impiegati dell'Opera Pia Spedale Ugolani-Dati coi relativi stipendi, ed i salari degli inservienti, il cui numero viene accennato soltanto in via presuntiva, e potrà essere accresciuto o diminuito a seconda dei bisogni, sono determinati nell'annessa tabella degli impiegati e salariati dell' Opera Pia Spedale Ugolani-Dati.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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