PALERMO Ospedale dei sacerdoti - Ospedali d'Italia

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PALERMO Ospedale dei sacerdoti

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La scheda deriva integralmente dal testo  “Ospedalità antica in Sicilia” del Prof. Mario Alberghina dell’Università di Catania che ben vent’anni fa ha svolto una ricerca su tutti gli Ospedali siciliani. Contattato non ha esitato, oltre a farmi dono del testo,  a darmi la completa disponibilità ad attingere al volume riportandone fedelmente i conte-nuti.
Voglio aggiungere che, fino ad ora, a parte la mia iniziativa di raccogliere la storia degli ospedali italiani, il volume del Prof. Alberghina è, insieme a quello di  Giuseppe Castelli Gli ospedali d'Italia del 1941, unico nel suo genere.

Anche il clero aveva il suo ospedale che per motivi logistici era ubicato proprio nei pressi del Palazzo Arcivescovile. Fondato nel 1695 dall’arcivescovo Ferdinando Bazan era detto l’Ospedale dei Sacerdoti, poiché ospitava i sacerdoti infermi.

Da: Regolamento per la infermeria dei Sacerdoti in Palermo - 1857

L’infermeria de' Sacerdoti fondata città di Palermo dal Reverendo Sacerdote D. Geronimo Potomia ha per fine di curare e soccorrere i Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi infermi.
I mezzi della Infermeria consistono: (a) Nelle rendite legate dal fondatore; (b) Nelle rendite lasciate da altri pii testatori; (c) Nella liberalità dei privati.
Art. 3  Avranno dritto ad essere ammessi nella Infermeria i Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi nati in Palermo o dimoranti in Palermo con domicilio stabile, che siano infermi.
Art. 4 I Sacerdoti, Diaconi e Suddiaconi infermi, per essere accolti nella Infermeria, dovranno offrire le seguenti condizioni:  (a) Di essere bisognosi. (b) Di essere affetti di malattia curabile nella stessa. Tali condizioni saranno assicurate mediante un certificato del medico ordinario della stessa.
Art.6  Fra tutti gli Infermi, che si presenteranno, dovranno a preferenza scegliersi coloro, che soffrono malattia acuta e grave, e che saranno i più bisognosi di soccorso. Saranno escluse le malattie contagiose.
Art. 8 Qualora qualche Sacerdote, Diacono o Suddiacono infermo non potrà per gravi motivi essere curato nell'Infermeria, potrà accordarsi un sussidio giornaliero durante la malattia. Il medico ordinario della Infermeria andrà giornalmente a visitarlo, e previo certificato constaterà la durata della malattia.
Art. 46 Il Rettore Infermiere sarà prescelto fra gli ecclesiastici, che si sono distinti per operosità e carità cristiana. Egli dovrà invigilare, che gl'impiegati addetti al servizio interno adempiano con la maggiore esattezza i loro doveri, regolando tutti con zelo, e sorvegliando, che fosse in loro probità di costumi e sommo rispetto verso gli Infermi.
Art. 47-49  Dovrà intervenire nella visita dei medici. Curerà che fossero eseguiti con esattezza i rimedi prescritti da' medici. Sorveglierà, che i cibi prescritti da' medici fossero di buona condizione, e bene preparati, e secondo la quantità indicata.
Art. 50-61  Sorveglierà, che nello Stabilimento vi fosse la massima nettezza, e che nulla manchi agl'Infermi; visiterà più volte al giorno gl' Infermi per sentire che cosa loro abbisogni, e se sono ben assistiti; in caso che si accorgerà del minimo disservizio, dovrà fare il suo rapporto al Deputato incaricato; dovrà tenere un registro ove noterà gl' infermi, che si ammetteranno, il loro nome, età, patria, giorno di recezione, malattia di cui sono affetti, e giorno di congedo; farà rapporto giornaliero della loro ammissione e congedo al Deputato incaricato, e dello andamento della malattia di ogni infermo, farà ancora rapporto di tutto ciò, che occorrerà nella Infermeria per le necessarie provvidenze; il Rettore Infermiere avrà l'incarico delle spese giornaliere per lo mantenimento e cura degli Infermi adibendo, il rimediante e gli impiegati subalterni; terrà un registro, ove noterà la spesa: al termine di ogni mese ne farà un notamento; dovrà tenere in custodia tutto il guardaroba; a lui sarà fatta consegna di tutti gli oggetti di vestiario, mobili ed utensili, che si acquisteranno; rilasciandone certificato, in veduta del quale sarà eseguito il mandato di pagamento; terrà un registro di tutti gli oggetti di vestiario, mobili ed utensili esistenti nella Infermeria, distinguendo quelli conservati nel guardaroba e quelli esistenti in ciascuna camera; una volta l'anno sarà fatto l'inventario con l'intervento del Deputato incaricato; invigilerà, che la biancheria fosse tutta netta e ben tenuta, facendola, acconciare ove occorra, dalla donna di servizio; dovrà tenere un registro, ove noterà la roba propria degl'infermi ammessi, per riconsegnarla agli stessi, allorchè usciranno dalla Infermeria.
Art. 63-68 Vi saranno due medici: uno fisico e l'altro chirurgo; avranno l'obbligo di visitare gl'infermi due volte al giorno, cioè la mattina pertempo, e nelle ore pomeridiane, e se occorre anche straordinariamente in qualche caso urgente; ordineranno tutto ciò, che giudicheranno necessario per il sollievo e pronto ristabilimento degl'infermi; terminata la visita, sottoscriveranno il registro della cibaria e dei medicamenti prescritti, che verrà all'istante  vidimato dal Rettore; i medici faranno i loro rapporti al Deputato incaricato tanto per lo stato degli ammalati, che presentano gravità nella malattia, quanto per qualche disservizio che scorgessero in danno degli infermi; nella visita saranno assistiti dal Rettore e dal rimediante. Il rimediante è incaricato di tutto il servizio ed assistenza degli infermi.
Art. 70-72 Il rimediante assisterà i medici nella visita ed eseguirà tutte le loro prescrizioni; sarà sua principale cura, che la Infermeria fosse tenuta nella massima nettezza; dovrà abitare e dormire sempre nella Infermeria per occorrere e trovarsi pronto in tutte le circostanze, che potranno accadere. Eseguirà la compra de' generi di cibaria dal Rettore in seguito della prescrizione dei medici.
Art. 73-76 La donna di servizio sarà di età matura, proba ed onesta. Dovrà preparare i cibi ordinati dai medici, per uso degli infermi, non che le tisane, decozioni, brodi, etc. Sarà nell'obbligo di lavare la biancheria, e ben tenerla, e sempre in ordine, e acconciarla, ove bisogna; saranno a cura della stessa i letti degli infermi accommodandoli ogni mattina, e quando sarà di bisogno si farà assistere dal servente. Finite le sue incombenze, nelle ore serali potrà andarsene alla sua casa.
Art. 77-84 Il servente dovrà abitare vicino la infermeria, per ritrovarsi pronto in ogni occasione di servizio; eseguirà la nettezza delle stanze e della scala; eseguirà tutti gli ordini che gli verranno dati dal Rettore e dal rimediante per servizio degli infermi; assisterà il Rettore, il rimediante e la Donna di servizio nell' eseguire servizi materiali; accenderà nella sera i lumi della Infermeria; si porterà la mattina insieme al rimediante, per trasportare gli oggetti di cibaria, che saranno comprati per uso degl' infermi; sarà nell'obbligo di recare le lettere officiali, di portare gli avvisi ai Deputati ed agli impiegati, quando vi è riunione, e tutte altre incombenze, che saranno date dai Deputati, dal Contabile e dal Cassiere.

 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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