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LONATO Ospedale civile e Luoghi Pii Uniti

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Le poche  informazioni riportate sono state fornite direttamente dalla Biblioteca di Lonato

A Lonato ha avuto sempre rilievo l'assistenza pubblica. Di un ospizio o xenodochio per pellegrini si parla già nel sec. XI. Un ospedale venne eretto nel 1453, rifabbricato poi nel 1577. Una funzione benefica svolse il Monte di Pietà. Rilievo ebbe poi dal 1600 l'ospedale creato dai Disciplini. Declassato nell'800 a infermeria, chiuso nel 1975 e fuso con l'ospedale di Desenzano mentre per Lonato veniva progettato un centro d'avanguardia per il recupero integrale dei mutolesi. Nel 1928 veniva costruito annesso all'ospedale un sanatorio capace di 28 letti, poi aumentati e in seguito trasferito alla villa dei Colli fuori l'abitato. Ad esso dedicò tutta la sua passione filantropica il dott. Gianfranco Papa.

Dal catalogo della Rete bibliotecaria Bresciana, risulta  l'articolo del Giornale di Brescia del 1949 dal titolo "L' ospedale di  Lonato : carico d' anni e poco adatto all' uso ma così caro al cuore  della popolazione"  Giornale di Brescia. A. 5 (1949) ; n. 38 (dom. 13  febbr.), p. 2 che risulta in consultazione locale presso la Biblioteca  Queriniana di Brescia.


Dal regolamento interno del 22 Febbraio 1915.

CAPITOLO III - Istruzioni per l'Inserviente d'Ufficio
Art. 41 L'inserviente è di nomina della Commissione Amministratrice: dipende direttamente dal Presidente ed è subordinato e presta l'opera sua agli impiegati amministrativi, e deve rispetto a tutti indistinta-mente gli impiegati dello stabilimento.
Art. 42 Sono poi sue attribuzioni:  La spazzatura dei locali, la ventilazione dei medesimi secondo l'opportunità e la stagione, la pulitura dei mobili, l'ordinamento dei focolari, delle stufe, il trasporto e preparazione delle legne occorrenti.  Il recapito di lettere, biglietti, pieghi diretti ad uffici interni od esterni, o a privati in paese o fuori in campagna e ritirare la ricevuta nel caso gli sia dato l'ordine; l'affissione degli avvisi, l'intervento alle aste pubblicando le offerte e le delibere.
Art. 43 Dovrà trovarsi in Ufficio tutti i giorni dalle ore nove alle dodici, e non potrà abbandonare il suo posto tranne nel caso che dal Presidente o dal Segretario sia spedito per qualche oggetto. Terrà nota delle persone che fossero a ricercare alcuno dei Membri dell'Amministrazione o il Segretario, che per caso si trovassero assenti, e ne farà riferta al loro arrivo.
Sarà tenuto a prestarsi anche fuori del suo orario per ordini che avessero riferimento all' Opera Pia quantunque non contemplati nei premessi articoli.
Art. 44 Contravvenendo ai propri doveri o mancando del dovuto riguardo agli impiegati, non prestandosi con premura agli ordini del Presidente o non attenendosi coi terzi che si presentassero in Ufficio con modi urbani, è in facoltà dell'Amministrazione di disporre del suo licenziamento e rimpiazzo.
Art. 45 L'inserviente ha l'obbligo del segreto in tutto quanto fosse a lui dato di sentire e comprendere che abbia  relazione ad affari d'Ufficio.
DIVISIONE II – servizio interno - Istruzioni pel Medico di turno e servizio medico
Art. 48 Il Medico di turno cura tutti gli ammalati ricoverati nello Spedale.
Art. 49 Ogni mattina prima delle ore otto, ed alla sera prima del tramonto del sole deve recarsi allo Spedale a visitare individualmente tutti gli ammalati ivi ricoverati, ed ancora in tutte quelle altre ore che il bisogno lo richiedesse.
Art. 50 In apposito ricettario scrive quotidianamente le ordinazioni mediche da somministrarsi a quei ricoverati che trova abbisognevoli, distinguendoli del numero del letto, e ne descrive pure il modo della somministrazione, dandone in pari tempo chiare spiegazioni agli infermieri ed alle infermiere delle singole sale.
Art. 51 Descrive ancora quotidianamente su altro libro apposito il trattamento da somministrarsi a ciascun ricoverato, distinto nelle diete I, II, III, IV le di cui razioni sono stabilite da speciale regolamento.
Art. 52 A maggior lume pel personale di servizio, trascrive pure le prescrizioni accennate in questi due precedenti articoli su apposita cedola da affiggersi a fianco del letto di ciascun ricoverato.
Art. 53 Destina il giorno dell'uscita dallo Spedale di ogni ricoverato guarito.
Art. 54 Verificandosi il caso che la malattia di un ricoverato durante la degenza nello Spedale degeneri in altra malattia, il di cui ricovero in questo Stabilimento sia vietato dai vigenti regolamenti, dovrà farne tosto riferta all'Amministrazione onde provveda per l'opportuno trasporto.
Art. 55 Il turno pel servizio dei Medici condotti del Comune nello Spedale è determinato dal Municipio locale.
Però in caso d'impedimento del Medico di turno ogni Medico, ricercato, in qualunque ora deve recarsi allo Spedale, ancorchè in un'epoca che non sia di turno pel servizio periodico.
Art. 56 Alle operazioni chirurgiche di qualche rilievo, da praticarsi nello Spedale oltre al Medico di turno dovranno assistere gli altri Medici condotti del Comune.
Art. 57 Veglia all'esatto adempimento delle discipline in corso e riferisce all'Amministrazione quelle provvidenze che eventualmente ravvisasse necessarie al buon andamento dello Stabilimento la quale Amministrazione alla propria volta decide se o meno debbansi adottare, ovvero di concerto col medico di turno medesimo che fa le opportune modificazioni.
Art. 58 Potrà sempre dare il proprio voto consultivo in tutte le opere e innovazioni che si praticassero nello interno dello Stabilimento.
Art. 59 Ogni ammalato, sia agiato, sia povero, non potrà, fatte le opportune pratiche presso le Autorità competenti, essere accolto nello Spedale se non dopo aver riportata sull'apposito biglietto d'ingresso il debito visto di accettazione del Medico di turno.
Art. 60 Il Medico di turno al verificarsi della morte di qualche ricoverato deve farne apposita relazione allo Ufficio dello Stato Civile […]
CAPITOLO VI  - Economia
Art. 61 L'economo dipende direttamente dalla Commissione Amministratrice; corri-sponde col Segretario e col Medico di turno in quanto le sue attribuzioni si collegano cogli impiegati sunnominati.
Art. 62 Riceve e custodisce tutti gli oggetti mobili, ferri chirurgici, i generi commestibili e combustibili acquistati in appalto o ad economia e vigila che gli stessi siano di buona qualità e rispondenti ai relativi contratti.
Art. 63 Fornisce i generi occorrenti per la preparazione delle vivande, attenendosi al peso e quantità prescritti dal Medico sull'apposita tabella dietetica.
Art. 64 Presenzia la preparazione e distribuzione delle vivande e ai versamenti di ogni genere nella dispensa e nella cucina.
Art. 65 Propone la riparazione e il cambio degli utensili di cucina. Provvede alla pulizia dei recipienti, stagnatura degli oggetti di rame, esattezza delle bilance, ecc.
Art. 66 Sorveglia il personale di basso servizio riferendo all'occorrenza all'Amministrazione ogni irregolarità ed insubordinazione dal medesimo commessa.
Art. 67 Durante i lavori di opere interne, specialmente se fossero fatte in via economica, avrà cura l'economo di tenere sorvegliati per quanto è possibile gli operai, perchè senza spreco di materiale e di tempo adempiano regolarmente il loro dovere.
Art. 68 Fa all'Amministrazione le proposte per l'acquisto, confezione e riforma delle biancherie, materassa, coperte e di ogni altro oggetto mobile e di vestiario.
Art. 69 E' sua cura di far scardassare la lana dei materassi e guanciali quando se ne ravvisa la necessità.
Art. 70 Incombe all'economo la sorveglianza alla lavanderia, cosi a sua cura saranno ritirati tutti gli effetti sporchi dagli infermieri e dalla cuciniera; ripassati, numerati, controllati e registrati in forma di nota e poi passati alla lavanderia dello Stabilimento, oppure allo appaltatore del bucato, nel qual caso esso firmerà, in segno di aver ricevuta la biancheria, la nota summenzionata.  Porterà le sue cure sulla regolarità di questa nota, sulla buona lavatura delle robe che vengono restituite, ispezionando che siano perfettamente asciutte, non ne manchino, o ve ne siano di stracciate, e che i prezzi esposti dell'appaltatore corrispondano al contratto.
Art. 71 Alla fine di dicembre dovrà produrre alla Amministrazione un prospetto del carico e scarico avvenuto durante l'anno, nella biancheria, ed il fabbisogno degli oggetti per sostituire quelli dichiarati fuori uso.
Art. 72 Rivolgerà le sue cure per la pulizia di ogni locale e della corte dello Stabilimento; la regolare tenuta del giardino, delle piante di viti e di ogni spazio di terreno coltivato ad orto, e che i relativi raccolti non vengano asportati fuori dallo Stabilimento, ma consumati nel medesimo o venduti; nel qual caso il ricavato lo passerà all'Amministrazione.
Art. 73. Farà custodire i rifiuti di cucina, e cioè: La cenere per essere impiegata nel bucato, la crusca pel mantenimento del pollame dell'Ospedale.
L'altro cascame verrà lasciato a profitto del personale di servizio.
CAPITOLO VII – Guardarobe
Art. 74 Una delle Suore addette allo Stabilimento adempie al servizio di guardarobiera.
Art. 75 Sono sue attribuzioni:
a) la regolare ed esatta conservazione, rattoppamento e nettezza di ogni oggetto di biancheria, di abiti e materassi;

b) il cambio della lingeria e la relativa consegna alla lavandaia;
c) il ricevimento dei materassi e della biancheria nuovi e della biancheria che espurga-ta viene restituita dalla lavandaia, o dalla lavanderia interna;
d) il controllo della biancheria stessa colla nota di consegna della medesima alla lavandaia, nota che deve pure compilare la guardarobe.
Art. 76 Fa all'economo a cui è subordinata, le proposte per la confezione di nuova lingeria, indicandone la quantità per ogni categoria.
Art. 77 Cura che di ogni cosa non sia fatto indebito uso, e sia risparmiata quanto più è possibile.
CAPITOLO VIII – Cuciniera
Art. 78 La cuciniera deve essere esperta nell'arte. Dipende dalla commissione Amministratrice della P. O. e nel disimpegno delle sue funzioni si mantiene in pieno accordo ed intelligenza coll'economo.
Art. 79 Considererà il medico di turno e l'economo suoi superiori, accogliendo i consigli e le istruzioni che le venissero dati sul modo di preparazione e cottura delle vivande e sulla qualità delle medesime.
Art. 80 Dovrà rivolgere le sue cure principali; ad impedire dispersioni e dilapidazioni di roba, di commestibili e combustibili, ad esigere che le derrate e provvigioni siano di ottima qualità, rifiutando quanto vi fosse di scadente, difettoso ed inservibile;  che la preparazione ed il condimento dei cibi si facciano colla massima nettezza e bravura, in modo che tornino di ristoro e di gradimento agli infermi e ricoverati.
Art. 81 Terrà la massima pulizia, ordine e proprietà nella cucina, nelle stoviglie, nei vasi ed attrezzi, alle tavole e nelle biancherie ed a siffatto intendimento dovrà ricorrere all'economo perchè siano fatte le opportune riparazioni ed imbiancature per togliere lo sconcio del fumo, nonchè per le stagnature ai recipienti che ne abbisognassero.
Art. 82 Proibirà l'entrata nella cucina a tutte le persone che nulla vi hanno a che fare.
Art, 83  Provvederà che sia sempre pronto il bisognevole, che non manchi il brodo necessario per i casi impensati, né l'acqua calda.
Art. 84 Se le vivande risultassero di cattiva qualità all'atto della distribuzione per cause non prevedute, concerterà tosto coll'economo per riparare all'istante, indagando e riferendo nel tempo stesso a chi di dovere sulle cause dell'accaduto disordine.
Art. 85 Senza usare parzialità e predilezione, alle ore stabilite pei diversi pasti farà con somma attenzione e diligenza la distribuzione delle vivande secondo la giusta e precisa misura prescritta dal Medico di turno e la relativa consegna allo infermiere ed all'infermiera per la somministrazione ai ricoverati.
Art. 86 Compiuta la distribuzione rinserrerà tutto quanto è rimasto, e disporrà perchè si conservino i rifiuti di cucina.
Art. 87 Avrà a cuore la maggior possibile economia, operando però in modo che non abbia a soffrirne mai pregiudizio il conveniente trattamento degli infermi ed altri ricoverati e perciò alla sua esperienza ed esattezza è lasciata facoltà di avvisare a tutti quei mezzi che valgano ad assicurare a tempo debito il miglior servizio.
CAPITOLO IX   - Infermiere
Art. 88 L'infermiere è nominato dalla Commissione Amministratrice dell'O. P. previa pubblicazione di concorso, e potrà essere immediatamente licenziato in seguito a grave mancanza, riconosciuta tale dalla Amministrazione, senza poter pretendere dallo Stabilimento il minimo compenso.
Art. 89 L'infermiere dovrà servire, governare, pulire gli ammalati con carità, sollecitudine e buone maniere.
Art. 90 Veglierà accuratamente perchè i medicinali siano regolarmente presi dagli ammalati a seconda delle prescrizioni e regole che saranno suggerite dal Medico-Chirurgo curante, restando espressamente obbligato a denunciare e riferire subito al Medico di turno ed alla Superiora delle Ancelle ogni opposizione o rifiuto in proposito per parte degli ammalati.
Art. 91 L'infermiere è anche alle dipendenze della Madre Vicaria che tiene luogo del Medico di turno nel regolare l’andamento interno dello Spedale, (disciplinato dal presente regolamento) e non potrà mai provvedere cosa alcuna per gli ammalati senza il suo speciale permesso.
Art. 92 Nelle ore destinate alla visita degli ammalati dovrà costantemente trovarsi presente nelle sale degli infermi, e dovrà per ciò vegliare attentamente perchè non vengano dati agli ammalati, sia dai parenti, sia da estranei, cibi, frutta, o qualunque siasi altra vivanda o bevanda non consentita dalla relativa tabella esposta all'ingresso dell'Ospedale. Avvenendo che agli infermi venga dato denaro dovrà tosto ritirarlo e consegnarlo alla Madre Vicaria.
Art. 93 Dovrà tenere un contegno morigerato, umile, rispettoso, docile, leale ed ubbidiente, sia verso la Madre Vicaria, che verso le altre Ancelle, e non si permetterà mai di entrare nella cucina nelle ore estranee alla distribuzione delle cibarie senza esservi chiamato.
Art. 74 É severamente proibito all'infermiere d'assentarsi dallo Spedale senza speciale permesso della Madre Vicaria, alla quale dovrà riferire il luogo ove si reca, onde cosi all' urgenza facilitare il richiamo.
Art. 95 Dovrà tenere costantemente provveduta la cucina dell'acqua e dei combustibili, ecc. occorrenti, prestandosi pure a qualsiasi altro servizio che gli venisse comandato.
Art. 96 Manterrà la necessaria pulizia sia nella sala che negli attrezzi e mobili anche da cucina e si presterà ad ogni ordine della Superiora al cambiamento della biancheria.
Art. 97 Sorveglierà scrupolosamente perchè i convalescenti o cronici maschi per qualunque siasi motivo, non entrino nel riparto delle donne, nella cucina o in altri locali estranei alla loro infermeria e siano sempre presenti nella sala per le visite mediche e settimanali del pubblico e della distribuzione delle dietetiche cibarie.
Art. 98 Resta severamente proibito all' infermiere di entrare nelle sale delle donne senza speciale chiamata delle Ancelle.
Art. 99 Sarà responsabile della consegna che gli verrà fatta sia nella qualità che nella quantità di ogni oggetto ed attrezzi di mobilio da letto, cucina, di cibarie, medicinali, o bevande ed in caso di riscontrata mancanza o furto deterioramento gli sarà fatta detra-zione del rispettivo valore sul di lui salario.
Art. 100 E’ severamente vietato all'infermiere di appropriarsi qualunque oggetto di qualsiasi natura esso sia che appartenga ai ricoverati, dovendo tosto consegnare, sotto pena di immediato licenziamento, ogni pertinenza degli stessi alla Madre Vicaria. Gli è pur severamente vietato di accettare mance per qualsiasi titolo dagli ammalati o dagli estranei.
Art. 101 Per qualsiasi causa dovesse dare molestia sia ai ricoverati che alle Ancelle, sarà tosto licenziato.
Art. 102 L'infermiere sarà mantenuto delle sole cibarie colle norme ordinarie dei cibi e bevande che sono destinate al personale servente dello stabilimento e che verranno somministrati dalle Ancelle; vietato di pretendere qualunque mutazione degli stessi.
Art. 103 Dovrà essere presente e prestare soccorso al seppellitore nella circostanza di trasporto dei cadaveri, colla massima prudenza, onde non arrecare agli altri ammalati apprensione o sconforto.
Art. 104 Resta severamente vietato all' infermiere di ritenere qualunque siasi chiave, sia delle porte, sia dei cancelli: ed ove alla evenienza d'impedimento della Madre Superiora o delle Ancelle venissero momentaneamente consegnate, dovrà tosto restituirle alle stesse senza la minima esitanza.
Art. 105 E' pure severamente vietato all'infermiere di fumare sia nelle infermerie che nelle altre località dello Stabilimento, e vegliare pure perchè nessuno, nè militare, nè civile, convalescente, abbia a fumare durante la degenza nello Spedale, come anche non abbiano a tenere giuochi di qualunque sorta.
Art. 106 Si fa espresso dovere all'infermiere di sorvegliare scrupolosamente sul contegno dei degenti convalescenti si militari, che civili, riferendo sollecitamente alla Madre Vicaria,  all'amministrazione ed al Medico di turno ogni disubbidienza, rumore, irregolarità, scandalo, che si commettesse da qualcuno, per il che veglierà attentamente ai discorsi che tengonsi.
Art. 107 Non potrà l'infermiere aggregarsi al numero di quelli che si prestano a portare i defunti dello Spedale; dovendo esso solo assistere e trovarsi presente nell'ora dei funerali nella cella mortuaria, che disporrà preventivamente aperta, e tosto sortito coll'obito chiuderà per poi fermarsi al disimpegno dei propri doveri di infermiere, consegnando alla Superiora od alle Ancelle la rispettiva chiave.
Art. 108 Nelle ore nelle quali dalla Superiora si ritenesse per eventualità di poter disporre dell'infermiere per qualsiasi altro mestiere nell'interno dello Spedale, dovrà tosto prestarsi, come pure resta fra gli obblighi dell' infermiere di tenere, oltre alle sale degli ammalati, la pulizia perfetta degli atri e del cortile; tener regolarmente in assetto l'orto e il giardino in ogni stagione, e vietare che gli ammalati girino per la corte, senza l'espresso permesso della Madre Vicaria, o del Medico di turno.
Art. 109 Dovrà inoltre prestare assistenza, ogni qualvolta richiesto dalla Reverenda Madre Vicaria ai lavori del bucato.
CAPITOLO X – Infermiera
Art. 110 L'infermiera è nominata dall'Amministrazione dietro proposta della Reve-renda Superiora delle Ancelle della Carità.
Art. 111 All'infermiera sono applicabili le stesse disposizioni stabilite per l'infermiere, alle quali la medesima dovrà scrupolosamente attenersi.
DISCIPLINE E REGOLE CAPITOLO XI - Accettazione degli ammalati
Art. 112 Norme speciali per l'accettazione degli ammalati si rendono necessarie per determinare se l'infermo che si presenta allo Spedale sia tra quelli da ammettersi o da respingersi, e per dare effetto a quei soccorsi istantanei che fossero necessari.
Art. 113 La verificazione dei titoli e le prime pratiche da farsi per l'accettazione di un infermo sono demandate al Medico di turno.
Art. 114 Gli ammalati che vengono ammessi sono alcuni a carico esclusivo del patrimonio dello Spedale; altri a carico dei Comuni, ai quali gli ammalati appartengono, ed altri a spese dei privati.
Art. 115 Sono ritenuti a carico esclusivo del patrimonio dello Spedale tutti gli ammalati poveri del Comune di Lonato affetti da malattie ordinarie acute curabili, nella cui fede medica sia indicata la malattia della quale sono affetti e porti la dichiarazione del Sindaco di miserabilità dello ammalato, e che il medesimo dimori nel Comune da cinque anni.
Art. 116  Le malattie che risultassero croniche, o che si verificassero tali negli ammalati condotti allo Spedale, saranno giudicate e dichiarate dal Medico di turno.
Art. 117 Tutti gli ammalati del Comune affetti da malattia cronica restano a carico dell'Opera Pia Ospizio cronici Umberto I colla tassa e retta giornaliera in vigore.
Art. 118 Vengono anche ricoverati nello Spedale condannati e militari dietro invito della Autorità Giudiziaria o Militare, restando la rispettiva spesa di mantenimento a carico dell' Autorità da cui sono inviati.
Art. 119  Sono ammessi nello Spedale infermi di condizione agiata, sia acuti che cronici, purchè anticipino la spesa di una quindicina di giorni in ragione delle rette in vigore, sia per le corsie comuni sia per le camere separate; anticipazione che dovrà essere rinnovata di quindici giorni in quindici giorni perdurando il ricovero.
Art. 120 Vengono ricoverati anche individui che non hanno nel Comune il domicilio di soccorso stabilito dalla vigente Legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza salvo per questi di chiedere il pagamento delle spese di spedalità ai Comuni ove risulterà il detto domicilio di soccorso.
Art. 121 Non sono accettati nello Spedale i pazzi, gli affetti da malattie veneree, le partorienti e le puerpere (art. 20 dello Statuto Organico) salvo per le puerpere casi eccezionali ed urgenti in cui abbisogni l'opera chirurgica, o quella medica non applicabile a domicilio e sia constatata la impossibilità del loro trasporto all'Ospitale di Brescia. In casi eccezionali si potranno anche ricoverare dementi pericolosi, ma solo pel breve momento necessario alla preparazione dei prescritti documenti da parte delle Autorità competenti per l'invio al Manicomio Provinciale.
Art. 122 In via ordinaria non sono accettati i ragazzi che non hanno raggiunta l'età degli anni sette, essendo per eccezioni particolari la loro ammissione riservata al Medico di turno, con la preventiva approvazione dell'Amministrazione, e per essa del Presidente.
Art. 123 II Medico di turno per accettare definitivamente un ammalato non deve accontentarsi dei certificati medici ma deve portare più innanzi le sue investigazioni ed osservare se in fatti riscontra i caratteri della malattia di cui fa cenno il certificato o fede medica, ed anche se il male che accusasse l'individuo fosse tanto leggero e curabile a domicilio con ordinazione semplice, o con solo regime dietetico, o fosse anche tale da ritenersi piuttosto un pretesto per ottenere ricovero e mantenimento gratuiti; per il che risultasse che i certificati di cui fosse in possesso siano stati con maliziosa arte carpiti alla buona fede del medico condotto. In questi casi disporrà per la non accettazione dei sedicenti ammalati.
Art. 124 Può avvenire che ammalati gravi per loro ignoranza o dei parenti delli stessi, e per ferite, contusioni, apoplessie, idrofobie, od altro male che reclamasse urgente soccorso, si presentassero allo Spedale non muniti dei richiesti documenti. In simili contingenze il Medico di turno può e deve accettarli, salvo provvedere per l'allestimento dei documenti medesimi.
Art. 125 Non mancherà poi di fare di quanto precede immediato rapporto all'Amministrazione, come pure informerà di ferimenti od altro che lasciassero sospettare azione delittuosa, inviando tosto rapporto informativo anche alla R. Pretura Mandamentale locale.
Art. 126 Il Medico accettatore userà ogni riguardo verso gli ammalati che si presentassero, ed anco nel respingerli, ove fosse del caso, userà di modi persuasivi, dichiarando di doversi attenere alle proprie istruzioni.
Art. 127 É stabilito poi per massima di ritenere siccome dimissibile dallo Spedale, salvo casi special: giustificati, quel ricoverato che per otto giorni consecutivi avrà fruito della quarta dieta. In caso che per impoten-za od altro il ricoverato di cui sopra non possa uscire dallo Stabilimento verrà necessariamente considerato cronico. e quindi dichiarato tale dal Medico di turno, e l'Amministrazione d'accordo col Comune provvederà di volta in volta il da farsi. Indipendentemente della quarta dieta saranno pure di massima dichiarati cronici gli ammalati dei reparti medicina dopo il 50 giorno di degenza.
Art. 128 Nell'accettazione degli ammalati il medico di turno terrà presente che nell'Ospitale deve rimanere costantemente un letto libero nel reparto maschi ed uno libero nel reparto femmine, riservati ai casi imprevisti. Ne consegue che ove i letti disponibili siano tutti occupati prima di accettare un nuovo ammalato disporrà se possibile per l'uscita di altro ricoverato, altrimenti ne informerà subito l'Amministrazione pel di più a farsi.
Art. 129 Il Medico di turno avrà cura di non accettare l'ammalato che si presentasse per essere ricoverato e che sia stato altra volta licenziato da questo Ospedale per ragioni di disciplina, informandone tosto l'Amministrazione per gli ulteriori provvedimenti.
Art. 130 Nei casi urgenti e nelle ore in cui il Medico di turno è assente la Suora Capo ri-ceverà l'ammalato attenendosi per la parte contabile e disciplinare a quanto è sopra detto.
CAPITOLO XII - Malattie contagiose
Art. 131 Manifestandosi il pericolo di copiose gravi malattie contagiose o attaccaticcie il Medico di turno darà avviso in iscritto all'Amministrazione che in seguito prenderà i debiti concerti coll'Autorità Municipale sulle massime da seguirsi e sulla spesa da sostenersi.
CAPITOLO XIII – Bagni
Art. 132  Nello Spedale vi sono N. 3 vasche marmoree per bagni, oltre la doccia.
Art. 133 Sono ammessi a fare tanto il bagno che la doccia preventivamente versato nelle mani dell'economo dello Spedale l'importo relativo stabilito dalla Tariffa in vigore, ovvero miserabili non ricoverati pei quali venga assunto dagli Enti Morali il pagamen-to della tassa prescritta.
Art.184 Chi intende prendere il bagno dovrà presentarsi a questo Economo interno per stabilire l'ora in cui interverrà per poi annotarla su apposito registro.
Art. 135 Chi non si presenta all'ora indicata a prendere il bagno decade dal diritto e non può pretendere la restituzione della tassa pagata.
Art. 136 É vietato versare nelle acque sostanze medicinali senza l'ordinazione medica.
Art. 137 Saranno rigorosamente osservate le disposizioni sanitarie inerenti a questa cura.
CAPITOLO XIV - Casi di morte, autopsie e trasporto cadaveri
Art. 138 A cura del Medico di turno ogni ca-so di morte dovrà essere denunciato entro 24 ore allo Ufficiale dello Stato Civile, sotto le conseguenze portate dalle veglianti Leggi per il caso di  commissione.
Art. 139 Avendovi segni od indizi di morte violenta, la detta denuncia dovrà essere fatta senza il benchè minimo ritardo anche ai Magistrati di Giustizia e di Sicurezza pubblica.
Art. 140 Il cadavere dovrà essere tolto, senza strepito ed apparato, alla vista degli altri infermi e ricoverati, subito dopo la dichiarazione di morte che deve verificarsi due ore dopo il decesso, e trasportato nella cella funebre, dove sarà riposto nella apposita bara, che non potrà essere chiusa prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte.
Art. 141 Se vi saranno dubbi e denunce di morte violenta il trasporto del cadavere al cimitero non avrà luogo se non dopo che i Magistrati di Sicurezza e di Giustizia abbiano compiuto l'ufficio loro.
Art. 142 Nei casi poi di morte repentina, di sospetto di morte apparente, come nelle asfissie e nelle malattie convulsive dovranno essere fatte inoltre dal Medico di turno tutte le cure ed ogni possibile esperimento e tentativo suggerito dalla scienza.
Art. 148 Trattandosi poi di contagi e di putrefazione di cadaveri cancrenosi, i detti termini potranno essere abbreviati secondo la facoltà che a tenore dei Regolamenti dovrà essere data dall'Ufficiale dello Stato Civile, provocata in massima dal Medico di turno.
Art. 144 Nella cella mortuaria esiste la tavola anatomica per le autopsie che dovranno essere fatte secondo le più sane ed accreditate regole della scienza, dal Medico di turno.
Art. 145 Prima però di mettervi mano si dovrà aspettare che trascorrano i termini di sopra accennati, e che siano compiute le pratiche e gli esperimenti prescritti nei casi sospetti di morti apparenti, a meno che la dissezione si rendesse subito necessaria per gli effetti della giustizia punitiva.
Art. 146 Sui cadaveri delle persone morte da contagio le sezioni anatomiche non si potranno in nessun caso eseguire senza licenza del Consiglio Provinciale di Sanità; e quando venga concessa dovranno osservarsi rigorosamente tutte le cautele necessarie a prevenire la comunicazione e propagazione del pestilenziale flagello conforme a quanto è disposto dalla scienza.
Art. 147  L'infermiere dello Spedale dovrà assistere il Medico di turno per tuttociò che gli abbisognasse durante le autopsie.
CAPITOLO XV - Armamentario chirurgico
Art. 148 L'armamentario chirurgico dello Spedale è affidato alla custodia dell' Economo dello Stabilimento, il quale non potrà concedere per essere portati fuori del Pio Luogo,  sia pur momentaneamente, nè ai medici, nè ad altri, i ferri chirurgici, se non dietro espressa autorizzazione in iscritto dell'Amministrazione dello Spedale.
Art. 149 Il Medico di turno nello Spedale, sentito il parere degli altri suoi Colleghi in condotta nel Comune, farà all'Amministrazione le proposte per la provvista dei ferri chirurgici occorrenti, Avviserà pure la Amministrazione quando saranno da eseguire riparazioni ed affilature ai ferri chirurgici.
Art. 150 L'uso della macchina o batteria elettrica per i non ricoverati nel P. L. è disciplinato dalla deliberazione 2 Giugno 1895 N. 18-266.
CAPITOLO XVI - Visita agli ammalati
Art. 151. Salve contrarie disposizioni della Amministrazione, ed eccettuati i casi di speciale riguardo, la visita ai ricoverati nello Stabilimento è permessa solo alla Domenica ed al Giovedi di ogni settimana dalle ore dieci alle ore undici.





 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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