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NAPOLI Ospedale Gesù e Maria

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Fondato nel 1863 per iniziativa statale come ospedale clinico, disponeva di 200 posti letto, con tre sale di chirugia per gli uomini (70 letti) ed una per le donne (24 letti).
Ha camere separate per infermi a pagamento ed un reparto isolamento.

Fonte: Giuseppe Castelli, Gli ospedali d'Italia, Milano : Medici Domus, 1941

Dallo Statuto Organico e regolamento interno dell’Ospedale Clinico di Napoli - 1865

In un vecchio convento di donne posto sopra una collinetta della nostra Napoli, che toglieva da quello il titolo di Gesù e Maria, erano prima del risorgimento italiano poche monache oziose, ed ora chi si fa ivi a riguardare vede un ampio e bello edifizio, sorto in breve tempo, nel quale s'impianta uno spedale pe' poveri, infermi di malattie acute, ed una scuola clinica per gli studianti de' vari rami della scienza medica e chirurgica. Ed a chi fosse vago di sapere come sia fondata questa bellissima istituzione, forza è dire che qui, nella patria di Cotugno, ove sussistono le gloriose tradizioni della scuola medica napoletana, succeduta a quella tanto celebre pe' suoi aforismi, che nell'undecimo secolo fiorì in Salerno, era pur troppo argomento di generali e giuste querimonie la mancanza di un Istituto, ove fossero curati i sopradetti infermi e potessero gli studianti convenevolmente esercitarsi in un'apposita scuola clinica.
Vero è che per siffatte malattie già esistevano i due spedali di S. Maria di Loreto e di Fate-bene-fratelli, o dell'Ordine di S. Giovanni di Dio: ma questi non poteano bastare ai bisogni crescenti di una vasta città, la cui popolazione si aumenta di di in di, e vieppiù si aumenterà quando saranno compiute le linee ferroviarie che la congiungeranno alle altre città italiane. Senzachè gli Ospedali qui non hanno quegli ordinamenti omai renduti indispensabili perchè prescritti dal progesso della scienza, e mancano di parecchie scuole cliniche, delle quali non può fare a meno qualunque ha desiderio di professare la scienza d'Esculapio.
Le generali e giuste doglianze, di che sopra abbiamo fatto parola, mossero a' 13 novembre 1863 il Ministro dell'Interno Peruzzi a indirizzaro a S. M. il Re Vittorio Emanuele, che allora si trovava in Napoli, una relazione, nella quale, fatta notare la necessità di un ospedale e di una clinica, proponeva unitamente ai suoi colleghi per siffatto Istituto l'edifizio monastico di Gesù e Maria, e ricordava gli assegnamenti che farsi potevano ad esso come suo patrimonio, non annoverando le somme che conseguir si dovevano certamente dalle svariate rappresentanze delle Provincie e de' Municipi. Il Re d'Italia, al cui generoso e filantropo cuore non può non tornar grato tutto che tende a consolare l'umanità languente, gradì sommamente una tale proposta, e decretò si rizzasse il nuovo spedale che un Collegio di un Presidente e sei componenti dovea reggere ed amministrare, i quali nominati da esso lui sulla proposta del Ministro dell'Interno dovessero poi compilare il regolamento organico di cosiffatto Istituto. Ed anco nominava all'uopo un Commessario Regio, acciocchè questi provvedesse a quanto fosse di mestieri per far sorgere l'utilissima istituzione, e, impaziente d'indugi, prima di partir da Napoli volle che subito l'opera s'incominciasse, ond' ei si recò co' Ministri e con numeroso seguito al sopra nominato monistero di Gesù e Maria donde le
monache erano già partite, ed egli stesso pose la prima pietra del nuovo edifizio, e donò del suo con munificenza regale allo Istituto la non lieve somma di lire trecentomila. Atto magnanimo e degno di un Re tanto caro all'Italia.

ARTICOLO I L'Ospedale Clinico di Napoli, fondato dal Governo con Reale Decreto del 13 novembre 1863, è destinato agli studi clinici, anatomo-patologici dell'Università di questa Provincia (nonchè a quelli relativi alle malattie mentali) ed alla cura gratuita de' poveri, infermi di malattie acute, cutanee, ed oftalmiche, o bisognevoli di operazioni chirurgiche, e delle partorienti.
ART. II Si stabiliranno ancora in apposita stanza consulti gratuiti con dispensazioni corrispondenti pei poveri, a cura de' medici dell'Ospedale, e giusta i regolamenti da formarsi all'uopo sulla proposta del Direttore medico.
ART. III I fondi per provvedere al mantenimento della Sezione Ospedale……..
ART. VII. L'Ospedale clinico è diviso in Sezione delle Cliniche e Sezione Ospedale. La prima comprende la parte destinata alla istruzione Universitaria; la seconda riguarda esclusivamente le opere di beneficenza.
ART. IX La parte sanitaria, cioè alimentare, curativa ed igienica del servizio di detta sezione, è affidata in ciascuna Clinica al rispettivo Direttore….. Spetta eziandio ai cennati Direttori la disciplina degli individui che sono ad essi sottoposti per tutto ciò che riguardi materia sanitaria o d'istruzione.
ART. X Nella Sezione Ospedale il servizio sanitario ed igienico è regolato da un Direttore medico. A lui è anche affidata la disciplina in tali rami di servizio e la sorveglianza alla parte esecutiva del procedimento igienico, dietetico e farmacologico dell'altra Sezione.
ART. XI La Sezione Ospedale è divisa in tanti compartimenti (ciascuno da 80 a 90 infermi) quanti sieno i malati che il pio Stabilimento potrà accogliere.
ART. XII Alle analisi fisiologiche e microscopiche, in servizio delle Cliniche e dell'Ospedale comune, è destinato un Chimico fisiologico…..
ART. XIII  Il servizio della Farmacia sarà fatto per appalto od in economia…..
ART. XIV Per le Cliniche e pe' diversi compartimenti dell'Ospedale è assegnato un competente numero d'Infermieri, Infermiere, Capi Infermieri ed Inservienti, scelti anche tra' componenti Congreghe di Pietà.
ART. XV Il Ramo Economico e la disciplina di quella parte di servizio, che non riguardi materia sanitaria o d'Istruzione, saranno per amendue le Sezioni di assoluta competenza del Consiglio Amministrativo…….
ART. XVI Sono addetti ai vari uffici amministrativi, economici e religiosi del pio Istituto: Un Economo, Un Dispensiere, Un Commesso, Un Cuoco, Un Aiutante al Cuoco, Due inservienti per la cucina Più Inservienti per altri utlizi, due Portinai, Due Cappellani assistenti.
ART. XVII Le attribuzioni e gli stipendi di tutto il personale verranno fissati dal Regolamento interno, nel quale s'indicheranno anche gl'individui che dovranno dimorare nell'Ospizio.
ART. XVIII I Direttori delle Cliniche, i Coadiutori, gli Aintanti e gli Assistenti delle mode sime saranno rimossi o traslocati direttamente dal Ministro dell' Istruzione Pubblica….
ART. XIX Gli Infermieri, le Infermiere, gl' Inservienti e tutti gl'impiegati in generale di dette cliniche saranno nominati o rimossi dal Consiglio Amministrativo……
ART. XX Il Direttore medico dell'Ospedale comune sarà nominato dal Prefetto della Provincia di Napoli ……
ART. XXI Ai posti di medici primari si provvederà per concorsi di titoli….
ART. XXII Il Chimico fisiologico sarà nominato per concorso di titoli ….
ART. XXIII L'archivario sarà scelto dal Consiglio Amministrativo sulla proposta del Direttore medico……..
ART. XXIV La nomina del Farmacista capo, ove occorra, sarà fatta per concorso di titoli come pe' medici primari, …….
ART. XXV La durata in ufizio del Direttore medico, del Chimico fisiologico, del Farmacista capo e de' primari dell'Ospedale sarà di sei anni; quella de' medici secondari e degli assistenti di tre. Il solo Direttore medico ed i primari possono esser rieletti.
ART. XXVI Gli aiutanti alla Farmacia dureranno in ufficio un quadriennio……
ART. XXVIII Il Segretario del Consiglio Amministrativo, l'Economo, i Cappellani e tutti gli altri impiegati, eccetto quelli addetti al servizio sanitario, sono esclusivamente e direttamente nominati o rimossi dal Consiglio suddetto.
ART. XXX I poveri che si trovino nelle condizioni designate dall' Art. 4.° saranno ammessi nell'Ospedale, insino a che vi sieno letti già stabiliti…… Il governo degl'infermi ricoverati nell'Ospizio sarà uniforme per tutti, tanto ne' letti, nella biancheria e in checchè altro, quanto nell'assistenza, nella medicatura e nell'alimentazione, salvo le differenze dietetiche prescritte dai professori curanti, nel solo interesse dell'igiene.
ART. XXXI.  Sarà formulata all'uopo dalla Facoltà medica dell'Istituto un' apposita Tabella, nella quale si noteranno per categorie le specie principali di ordinaria alimentazione degl'infermi….. Parimenti s'indicheranno nella tabella quelle altre prescrizioni che in casi di speciali malattie potranno esser fatte da' curanti. I capi delle diverse cliniche avranno sempre il diritto di scegliere tra gl'infermi ricoverati nell'Ospedale quelli che mostrino interesse clinico istruttivo, restituendoli alle sale ordinarie quando non giudichino più necessaria alla istruzione la loro presenza nelle cliniche suddette. Il Direttore della sala esaminerà insieme a quello delle cliniche se le condizioni dell'infermo permettano di trasportarlo ivi senza danno; e quando sorga dissenso tra loro, il Direttore medico dell'Ospedale dirimerà la questione.

Dal regolamento interno:
Art. 1-11 del Consiglio;  Art. 12–14 del Presidente e dei componenti il Consiglio;  Art. 15-16 del Segretario;  Art. 17-19 del Contabile;  Art. 20-21 degli impiegati di segreteria;  Art. 22-28 del Tesoriere;
Art. 29-31 dell’Usciere e inserviente di Segreteria;  Art. 32-37 dell’Economo;  Art. 38-41 del dispensiere;  Art. 42-43 del Commesso; Art. 44-47 del cuoco e inservienti di cucina.
48 Tutti gl'Inservienti dell' Ospizio, salvo quelli addetti al trasporto dei cadaveri, costituiscono una classe sola, ed hanno un eguale stipendio di lire annue quattrocentotto e vestito uniforme a spese dello Stabilimento. Le Inservienti ricevono l'annuo stipendio di lire trecentosessanta. Il numero si degli uni che delle altre pe' vari uffizi dell'Ospedale sarà aumentato o diminuito dal Consiglio Amministrativo secondo il bisogno.
49. Gli Inservienti e le Inservienti sono sotto la speciale sorveglianza dell' Economo, e debbono prestarsi ad ogni uffizio loro affidato……..
50 Potrà concedersi l'alloggio nell'interno dell'Ospedale a quegli Inservienti, del cui uffizio non si può far senza neppure la notte. Tutti però debbono indistintamente sottoporsi ad un regolare turno di guardia anche in tempo di notte.
51 Due Portinai sono destinati alla custodia dell'Ospizio. Di essi l'uno deve stare presso la porta principale, l'altro alla porta che serve per uso speciale dei Professori, e pel servizio interno dell' Ospedale.
52 La responsabilità di detta custodia è tutta a carico dei rispettivi Portinai, i quali vieteranno rigorosamente l'entrata allo persone non appartenenti al Pio Istituto o non ammesso allo Scuole Cliniche, salvo quando sieno fornite di speciale permesso dal Presidente, ed impediranno la introduzione di qualunque specie di cibi, che furtivamente potesse farsi dai congiunti degli informi nel visitarli o da altri, e la uscita di qualsivoglia oggetto, senza un ordine speciale dell'Economo, vistato dal Presidente del Consiglio.
53 I Portinai hanno in consegna, sotto la più stretta responsabilità, le chiavi dei passaggi interni e della porta destinata al trasporto dei cadaveri, con l'obbligo di sorvegliare agli uni e all'altra………….
54 Lo stipendio di ciascun Portinaio è di lire annue seicentododici, oltre il vestito a spese dell'Amministrazione e l'alloggio gratuito nell'Ospizio.
55 La manutenzione ed il surrogamento di tutti gli oggetti di casermaggio e biancheria, non che degli utensili ed altri mobili necessari agli usi del Pio Stabilimento, saranno dati per appalto.
56 Il Direttore Medico sovrintende alla parte sanitaria ed igienica dell'Ospedale, e n'è responsabile. A lui è affidata la disciplina degli individui addetti ai due rami, e dalle sue istruzioni dipendono, in fatto di cose sanitarie ed igieniche……….
57 E’ fatta facoltà al Direttore medesimo, come capo di tutto il personale sanitario della sezione Ospedale, di punire i colpevoli con la sospensione dall'uffizio e dal soldo, da uno a venti giorni, facendone consapevole il Consiglio.
58 Il Direttore è altresì responsabile della parte esecutiva del procedimento igienico, dietetico e farmacologico della Sezione delle Cliniche…………..
60 Sono altresì carichi del Direttore: 1) Stabilire il turno di servizio tra i Medici, gl'Infermieri e gl'Inservienti del ramo sanitario per l'adempimento degli uffici assegnati; 2) Determinare, con l'approvazione del Consiglio, l'orario delle visite e delle altre operazioni relative al ramo sanitario; 3) Provvedere immantinente, in caso di epidemia, a tutto ciò che debbano fare i suoi dipendenti, provocando in pari tempo dal Consiglio le disposizioni necessarie anche per la parte amministrativa ed economica.
62 Lo stipendio del Direttore è di lire annue duemilaottocento, con l'obbligo di abitare l'Ospedale, dove gli si dà apposito e conveniente alloggio.
63 Il Medico primario è obbligato a fare due visite al giorno (mattutina e vespertina) nelle ore stabilite dal Direttore Medico……
64 Il Primario deve dettare la diagnosi della malattia, da scriversi sulla Tabella posta al capezzale del letto di ciascuno infermo, provvedere che il Medico secondario e gli assistenti scrivano di per di, ed esattamente, la storia del
male.
65 Sono altresì carico del Primario: 1) Attestare convalescenza e la guarigione degli infermi, e licenziarli; 2) Sottoscrivere il foglio delle prescrizioni mediche giornaliere, quello della dietetica; 3) Fare, in caso di morte di un infermo, la dichiarazione scritta del male onde questi cessò di vivere, sottoscrivendo il relativo verbale…..
87 Quando le condizioni di un infermo sieno molto gravi, egli potrà, ove creda, invitare gli altri medici primari ad una consultazione.
89 Lo stipendio del Primario è di lire annue milleduecento.
70 Il Medico secondario ha i seguenti uffizi……………
72 I Medici assistenti hanno speciali uffizi designati loro dal Primario, i quali consisteranno principalmente nelle seguenti cure: 1) Assistere alle due visite quotidiane….. 2) Fare le operazioni di chirurgia minore, applicare l'elettricità, regolare il servizio dei bagni, massime quelli a vapore, le docce, e cose simiglianti; 5) Invigilare agli Infermieri e alle Infermiere in capo, agli Infermieri ed alle Infermiere e agli Inservienti addotti al ramo sanitario; 6) gli Assistenti avranno domicilio stabile nell'Ospedale, e due di essi per turno saranno ogni di di guardia nella sala della ricezione, per provvedere anche ai casi urgenti di giorno e di notte.
78 Principale dovere dei Capi Infermieri è l'assistere gl'infermi, segnatamente quelli che siano in condizioni gravi; Essi sono soggetti alla sorveglianza de' Medici primari, secondari ed assistenti.
79 Il Capo Infermiere è obbligato: 1) A registrare nel libro di movimenti del suo compartimento con l'indicazione del giorno e dell'ora, gl'infermi nuovi, i risanati, ch'escono dall'Ospizio, ed i morti; 2) Ad esser presente alla visita mattutina ed alla vespertina, per scrivere nel foglio della dietetica gli ordinativi per ciascuno infermo; 3) Ad invigilare nella cucina alla spedizione della dietetica, e, nelle sale, alla regolare distribuzione di questa ai singoli infermi; 4) A rispondere della disciplina, dell'ordine e della nettezza del Compartimento, cui è preposto; 5) A provvedere che gl'Infermieri da lui dipendenti eseguano le disposizioni de' Medici per la parte sanitaria e quelle degl' Impiegati amministrativi ed economici pe' rispettivi rami; 6) A tenere in consegna dall' Economo o dall'appaltatore del Casermaggio tutti gli oggetti mobili, la biancheria e gli arnesi d'infermeria per uso del suo compartimento, facendone esatto inventario in due esemplari.
80 I capi Infermieri hanno domicilio fisso nell'Ospedale, e sono però tenuti a prestare la loro opera, quando sia necessaria, anche di notte. Il loro stipendio è di lire annue settecentoventi. Gli obblighi della Infermiera in capo sono identici a quelli de' Capi Infermieri. Lo stipendio di lei è di lire seicento annue.
83 Gl' Infermieri e le Infermiere dipendono immediatamente dai loro Capi, debbono fare il turno regolare di guardia e prestarsi a tutti gli uffizi assegnati loro dai Capi Infermieri o dai Medici primari, secondari ed assistenti.
Il numero di detti Infermieri è di 4 per ciascun Compartimento, e quello delle Infermiere di due a tre in rispondenza del numero delle  donne inferme; ma può, secondo il bisogno, venire aumentato o diminuito, a giudizio del Direttore.
88 Gli Infermieri e le Infermiere hanno il debito: a) di curare la nettezza del corpo degli infermi, massime nel momento della loro entrata nell'Ospedale, assistendo per turno ai bagni di cura e di ricezione, con l'aiuto degl' inservienti; b) di amministrare agl'infermi il vitto e le medicine nelle ore prescritte da' Medici, facendo loro le medicature e tutti gli altri uffizi d'infermeria; c) di fare il ricambio ordinario della biancheria da letto e da corpo di ciascun infermo nei periodi di tempo stabiliti, e quello straordinario nei casi reputati urgenti ed eccezionali dai medici del Compartimento; d) di curare la nettezza e manutenzione dei letti e de' loro accessori, delle pareti, del suolo e di tutte le suppellettili delle sale; e) di impedire che gl' infermi ne' colloqui coi congiunti o con altri, che abbiano facoltà di visitarli, ricevano furtivamente cose vietate dai regolamenti.
84. Lo stipendio degli Infermieri è di lire annue seicento; quello delle Infermiere di lire cinquecentoquaranta. Gli uni e le altre hanno alloggio nell' Ospedale.
85. Due Inservienti speciali hanno il carico di trasportare i cadaveri dalle sale all'anfiteatro anatomico patologico, e da questo al cimitero. Costoro hanno un vestito speciale, e godono dello stipendio di lire annue quattrocentottanta.

SERVIZI SANITARI COMUNI ALLE DUE SEZIONI.

88 La ricezione degli infermi vien fatta indistintamente per le due Sezioni nell' ora che segue immediatamente quella già indicata, con l'approvazione del Consiglio, per la visita mattutina di tutti gli infermi dell'Ospizio. Trascorsa l'ora stabilita, non si possono fare altre ricezioni, eccetto il caso di qualche partoriente o di altri che abbisogni immantinente de' soccorsi di chirurgia.
89 Gl'infermi che si presentano all'Ospizio per esservi accolti, vengono esaminati in apposito luogo dall' Assistente di guardia, e, quando sieno ammessi, hanno la destinazione della sala e del letto.
91 Se alcuno degli infermi ricevuti sia in condizioni gravi, l'Assistente deve spedirlo subito alla sua destinazione mediante un letto portatile.
93 Gl'Infermieri e le Infermiere di turno per la ricezione hanno cura di apprestare subito i bagni prescritti, facendo svestire gli ammessi de' loro panni, e consegnandoli all'Inserviente, il quale deve formarne tanti fardelli, quanti sono gl'infermi, cui appartengano, e depositarli, col numero corrispondente a quello del letto dell'ammalato, in apposito luogo, o eseguire altri provvedimenti. A custodire tali arnesi è deputato il Dispensiere, il quale li rende agli infermi, se risanati, e li consegna all' Economo per l'uso da indicarsi in seguito, se morti. Dopo il bagno di ricezione saranno, per cura de' rispettivi Infermieri, somministrati agli ammessi la camicia, il berretto, le mutande e quanto altro fornisca l'Ospizio.
93 Il corredo di ciascuno infermo, inclusa la dote degli oggetti di ricambio, si compone di: N.° 1 Letto di ferro e cortinaggio corrispondente. Per alcune malattie il letto dell'infermo dovrà essere senza cortinaggio perché contrario alla igiene; 2 Materasse per la metà dei letti, ed un solo per l'altra metà; 1 Materassa a molle; 1 Guanciale; 1 Capezzale o Traversino; 6 Lenzuola; 1 Copertina di estate; 2 Coperte di lana; 1 Colonnetta; 1 Tavoletta da mangiare; 1 Orinale; 1 Paio di pantofole; 1 Bicchiere; 1 Bottiglia; 1 Zupperina; 1 Posata; 4 Piatti; 1 Sputacchiera; 8 Sciugamani; 3 Salviette; 3 Fazzoletti di filo; 1 Portiere pel letto; 1 Berretto da notte; 1 Paio di calze; 4 Camice; 2 Mutande.
96 In ogni sala dell'Ospizio debbono essere tanti letti, quanti ne potrà contenere, calcolandosi per ogni infermo metri cubici 51,827 di aria.
97 Ne giorni e nelle ore stabilite dal Presidente è fatta facoltà a qualche congiunto degli infermi di visitarlo, ma è vietato assolutamente ai visitatori il portare cibi o medicamenti. Quando non si uniformino strettamente a tale disposizione, non potranno più essere riammessi alle visite.
98 E’ vietato assolutamente, sotto pena di destituzione, a tutti gli individui al servizio dell'Ospizio il ricevere mance o doni dagl'infermi per qualsiasi ragione, ed il vendere loro o comprare da essi oggetto alcuno.
99 Gl'infermi licenziati dal medico debbono, dopo la visita mattutina, e per cura dei rispettivi Capi Infermieri, recarsi nell'uffizio della Segreteria, perchè sieno cancellati dalla matricola, e dichiarino se abbiano esattamente ricevuti gli oggetti consegnati al loro primo entrare nell'Ospizio, e se abbiano a lamentare maltrattamenti o soprusi. In caso affermativo, si formerà processo verbale delle loro deposizioni, notandovi il luogo ove vanno a dimorare; ed il Consiglio Amministrativo, raccolte le prove, provvederà come di ragione a carico degl'imputati.
100 I malati hanno il debito di essere docili e riverenti ai Medici  ed agli Infermieri, sottoponendosi alle operazioni, alle cure ed agli ordinativi de' medesimi. Essi però hanno il diritto di reclamare alle Autorità sanitarie ed amministrative del Pio Istituto contro ogni sconcio o sopruso. Al quale scopo in ciascuna settimana uno de' membri del Consiglio visiterà lo Stabilimento per raccogliere i reclami degl' infermi.
101 Quando un infermo chiegga l'assistenza di un ministro del suo culto, sia perchè dichiarato da' Medici in pericolo di vita, sia per suo spontaneo desiderio, gl'Infermieri in capo debbono chiamare subito pe' malati cattolici uno de' Cappellani dell'Ospizio, e pe' non cattolici riferirne al Segretario, perchè questi inviti immantinente un ministro del culto indicato a recarsi presso l'infermo.
109 Se l'ammalato muore, il Capo Infermiere dovrà fare trasportare il letto, su cui giace il defunto, in apposito luogo, ove il cadavere resterà in osservazione non meno di 12 ore, dopo le quali potrà disporsi, pur che non siavi sospetto di morte apparente. Trascorso il tempo indicato, il cadavere stesso rimarrà a disposizione dell'Istituto Anatomo-Patologico, cui di dritto appartiene, quale che sia la sala o la Sezione ove sia morto.
103 L'Economo disporrà il trasporto de' cadaveri alla sala mortuaria, e de' loro resti da questa al Cimitero.
104 Egli deve altresì farsi dare dal Dispensiere e dai rispettivi Infermieri gli oggetti ed arnesi dei defunti, e presentarne un elenco alla Segreteria, perchè si possa o farne l'uso prescritto da essi, o consegnarli ai congiunti, o finalmente, trascorsi 6 mesi senza che vengano reclamati da alcuno, venderli a beneficio del Pio Istituto.
191 L'assistenza religiosa agli infermi è affidata a due Cappellani, i quali abitano l'Ospizio. Hanno l'obbligo di celebrar la messa tutti i giorni. Sono obbligati a visitare spesso gli infermi in istato grave, porgendo loro parole di conforto e di speranza; e quando sieno chiamati al letto del moribondo debbono domandare, indipendentemente dalle pratiche religiose, se egli abbia depositato oggetto o denaro, presso chi, quali sieno, e l'uso che intende no sia fatto, se egli muore. Le dichiarazioni del moribondo saranno, a cura del Cappellano che lo assiste, raccolte dall' Economo.  Lo stipendio di ciascun Cappellano è di lire annue settecentosossantacinque.


 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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