MONDOVI Ospedale Regina Montis Regalis - Ospedali d'Italia

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MONDOVI Ospedale Regina Montis Regalis

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Poche le informazioni su questo ospedale
Il 4 Aprile 2009 nasce il nuovo ospedale derivante dal vecchio  Civile nato dalla fusione degli antichi Ospedali di S. Croce (1319)  S. Antonio Abate (1566), S. Francesco d'Assisi (1574 e   S. Maria della Pila (1606) attuata nel 1931.
Negli anni 1934-1935, col cospicuo contributo di una munifica donazione, l'Amministrazione ha completato il complesso degli edifici ospedalieri, colla costruzione di un padiglione per la cura della tubercolosi capace di 50 posti letto.
L'Amministrazione ha largheggiato nelle spese  istituendo un Gabinetto Radiologico perfetto e di alto potenziale, un impianto di terapia fisica (raggi ultravioletti, infrarossi, diatermia, ecc.) completato con strumenti idonei il laboratorio di indagine clinica, integrata la dotazione dell'armamentario chirurgico, ecc., ha provveduto per l'acquisto di un letto operatorio per alta chirurgia, di un nuovo autoclave per sterilizzazione di materiale di medicazione, di un apparecchio per la depurazione dell'acqua, di un frigorifero per la produzione giornaliera di ghiaccio, di apparecchi per la ricerca dello zucchero e dell'urea nel sangue, ecc.
L'Amministrazione ha inoltre provveduto un elegante ammobigliamento delle numerose camere adibite a degenza dei pensionati che sempre più numerosi affluiscono all'Ospedale sia per cure mediche che chirurgiche, e per i quali sono praticate tariffe minime.
Inoltre sono stati istituiti tre servizi di specialità (malattie degli occhi e malattie dell'orecchio, naso, gola e pelle) ai quali sono preposti tre distinti specialisti di Torino, che intervengono in giorni fissi per consultazioni ed operazioni, gratuite per i poveri.

Fonte: Giuseppe Castelli, Gli ospedali d'Italia, Milano : Medici Domus, 1941

Riporto le Regole e stabilimenti per il buon governo dello spedale maggiore e pio instituto delle orfane della città di Mondovì del 22 giugno 1778.
Delle comuni, e particolari inspezioni de' signori Rettori e Conservatori.
Art.1 Apparterrà a' signori Rettori la giornaliera direzione dello Spedale, sarà per questo cura d'ognuno d'essi, che da' subalterni s'eseguiscano con tutta puntualità le provvidenze, che saranno per dare all'oggetto di mantenere il buon ordine e promuovere il vantaggio dello Spedale, cui dovranno avere unicamente in mira;  Art.2 Perchè non avvenga, che per non curanza, e disattenzione siano, o poco assistiti gli Infermi, o s'aggravi l'Opera di sovverchie spese, sarà lodevole cosa, che dividendosi le settimane dell'anno fra i signori Rettori, uno di essi in ogni giorno della settimana a lui assegnata si rechi allo Spedale per ivi esplorare dagli Ammalati se siano a dovere assistiti, se loro si somministri quanto viene dal signor Medico prescritto, e ricevendo il libro della spesa quotidiana, riconoscere se nella provvista del pane, e della carne, avuto l'opportuno riguardo al numero degli Ammalati, siasi, o ecceduto, o mancato, avvertendo altresì di sottoscriverlo ogni volta, che loro consti non essere occorso alcun inconveniente, con andare al riparo d'ogni abuso colla pratica de' mezzi più efficaci, e più pronti;  Art.3 In questa congiuntura sarà pure conveniente l'indagare, se siansi dallo Speziale, (che dovrà presentare il libro delle ricette) spedite a pro degli Infermi i medicinali ordinati dal Medico, con cancellare quelle ricette, che quantunque registrate non fossero spedite a motivo della morte avvenuta all'Infermo prima della loro preparazione;  Art.4 Si darà ricovero nello Spedale a tutti gli Infermi, che presenteranno un biglietto sottoscritto dal signor Medico, o Chirurgo, e contro segnato dal signor Rettore ebdomadario, sarà però questi avvertito di non sottosegnare que' biglietti, che si fossero spediti per persone soggette ad altro Spedale, salvo, che si trattasse d'alcuno casualmente capitato in questa Città, ed ivi sorpreso dal male in modo che a giudizio de' signori Medici, non potesse senza pericolo essere altrove trasferito;  Art.5 Per difetto di sito remoto, e separato da' dormitorj, non si è mai dato nello Spedale, nè potrà darsi in avvenire ricovero alle Puerpere, alle quali però quando siano veramente povere, e bisognose, siccome per l'addietro si è praticato, così nell' avvenire si potrà accordare qualche caritatevole sussidio alle proprie case;  Art.6 Staranno in attenzione perchè gli Infermi siano trattati colla maggiore amorevolezza, e carità, che sia possibile dallo Spedaliere, ed altri servi, e quel, che più importa affinchè siano con tutta puntualità muniti de' Sacramenti, ed assistiti dal signor Cappellano, nè mai permetteranno, che alcuno si fermi tre giorni continui nello Spedale, senza che siasi confessato quand' anche non fosse molto aggravato dal male;  Art.7 Oltre le designate incombenze, che sono comuni a tutti, ne avrà ciascheduno d'essi una particolare; così il Magno Rettore s'adopererà principalmente in ciò, che riguarda lo spirituale; il signor Tesoriere nel tener conto dei redditi, e ritirare il denaro appartenente all'Opera, nel fare a debiti tempi la provvisione del bosco, viuo, olio, ed altri simili, che si richiedono; il Rettore delle lingerie in ciò, che concerne tutti i beni stabili; il Rettore delle lingerie in ciò, che riguarda li mobili, ed aranzi necessari all'uso quotidiano degli Ammalati,  e di più nel dar ricapito a' naturali; quello delle fabbriche nella manutenzione delle medesime; quello de' granai nel procurare i maggiori vantaggi nello smaltimento delle granaglie.
Delle inspezioni del signor Magno Rettore.
Art.1  Oltre la stretta obbligazione, che corre al Magno Rettore d'invigilare che siano con tutta puntualità assistiti gli Infermi in ciò, che riflette la salute delle anime loro, sarà pure sollecito nel fare adempire a tempo opportuno gli obblighi, e pesi ingiunti da' Benefattori, o prescritti dall' Amministrazione;  Art.3 A lui apparterrà il far convocare il Consiglio ogni volta, che lo richieda il bisogno, e nello stesso tempo proporre l'emergente, che esigge provvedimento, ed in sua assenza, od impedimento, tal facoltà apparterrà al signor Tesoriere;  Art.4 Inerendo al prescritto del testamento del Nobile signor Alesandro Marenco, spetterà al suddetto Magno Rettore il distribuire tutti li frutti provenienti dalle giornate settantacinque.
Dell'Ospedaliere, e suoi subalterni.
Art.1 La scelta dell'Ospedaliere si procurerà, che cada sopra di persona, che oltre al possedere un competente patrimonio, ed essere comunemente riputata proba, e dabbene, sia pure inclinata alla commiserazione, caritatevole, e benigna, di placido, e tranquillo temperamento, affinchè s'ottenga, che siano gli Ammalati accolti, e trattati con amorevolezza ed affezione sarà quindi opportuno, che veglino su questo particolare li signori Rettori, e non permetteranno mai, che siano per qualunque causa dileggiati gli Infermi dal suddetto, il quale occorrendo, che alcuno si rendesse di troppo molesto, ed importuno, sarà tenuto di farlo presente al signor Rettore ebdomadario, senza arrogarsi la libertà di inveire contro il medesimo in parole, e tanto meno in fatti, a pena di essere in caso di provata recidiva licenziato;  Art.2 Staranno pure in attenzione li signori Rettori per accertarsi, se adempisca esattamente a' suoi doveri apparenti dalla scrittura di capitolazione, e segnatamente, se tralasci d'intervenire alla visita, che fanno li signori Medici, e se sia di notte tempo resto nel provvedere quanto abbisognano i detenuti in letto, e, se si rechi due volte all'anno a rivedere i Naturali presso le rispettive Baile per informarsi dello stato, in cui si trovano, e farne quindi una ben circostanziata relazione al signor Rettore delle lingerie;  Art.3 Entrando qualche Infermo nello Spedale dovrà questi consegnarli tutte le vestimenta per riaverle nel caso di ricuperata salute;  Art.4 Saranno pure destinati al servizio degli Infermi un servo, ed una serva, che dovranno con ugual carità, ed amorevolezza diportarsi con li medesimi, e dividendo con lui la fatica far sì, che di nulla manchino quelli, e insieme non sieno dimenticati li maggiori vantaggi dell'Opera, da cui sono salariati; invigileranno attentamente, affinchè non si porti ad alcuno degli Infermi pane, vino, frutta, o altro genere di comestibili da' parenti, o amici dell'Infermo, ed in caso, che nascostamente alcuno dei suddetti ne avesse introdotto, avranno attenzione di visitare sotto il capezzale, e materazzo per levare loro qualsisia genere come sovra introdotto, essendo ciò di un grave pregiudizio agli Ammalati;  Art.5 Sarà a loro peso il rendere intesi di quando in quando li signori Rettori, se pernottino nello Spedale, come è loro dovere, il Chirurgo, e lo Speziale, nella persona almeno di qualche loro Praticante affinchè occorrendo qualche accidente siano alla portata di soccorrere, e di dar ricapito agli Infermi.




 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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