BRA Ospedale Santo Spirito - Ospedali d'Italia

Vai ai contenuti

Menu principale:

BRA Ospedale Santo Spirito

Ospedali Nord Ovest > Regione Piemonte > Cuneo provincia > A-C

Dallo Statuto Organico dell’Ospedale di Santo Spirito eretto in Bra ed amministrato dalla Congregazione locale di Carità – relazione storica.


Prima dell'anno 1500 esistevano in questa Città due Confraternite di Santo Spirito dal quartiere, in cui erano stabilite denominate l'una di Salle, e l'altra della Fraschetta, le quali attendevano a sovvenire i pellegrini, che qui transitavano per la Terra Santa.  Per lo avvicendarsi delle guerre, e delle pestilenze che, dal finire del Secolo XV sino a quei giorni devastarono miseramente queste Provincie, gli affittavoli dei beni spettanti alle predette Confraternite essendosi resi impotenti a servire le annue prestazioni con esso loro convenute, cominciarono a diminuire, e successivamente a mancare affatto i mezzi di adempiere al compito per cui si erano instituite.  Alla vigilante solerzia di quegli illustri personaggi, cui era affidata l'Amministrazione Municipale isfuggir non poteva un tale stato di cose.  E per impedire, che andasse disperso un patrimonio devoluto ad opere di beneficienza, in legittima seduta delli 31 Maggio 1560, accogliendo favorevolmente la proposta di tutte riunire le proprietà spettanti alle Confraternite predette, ed usarle all'universale maggior bene de' poveri, unanimi deliberarono di formare con queste un apposito fondo di dotazione, e quivi erigere un Ospedale.  Colla stessa unanimità, che già accettavano la proposta d'investire nell'erezione d'un Ospedale il patrimonio delle due Confraternite, accogliendo pure favorevolmente il provvedimento dalla Commissione suggerito, onde rimediare all'accennato disordine, e togliere a chiunque ogni motivo d'inquietudini, deliberavano:
1° di accordare una piena assolutoria a tutti i debitori, che avessero fatta un'oblazione in denaro gradualmente loro proposta in proporzione del debito;  2° di alienare li pochi stabili appartenenti a ciascuna delle due Confraternite, e formare così un complessivo fondo in contanti per la progettata erezione;  3° di ricorrere all'Autorità Ecclesiastica, onde vedersi confermate queste loro deliberazioni. Epperciò in esecuzione, con apposito manifesto fecero tosto pubblicare la sanatoria proposta a tutti li debitori verso le due Confraternite, quindi per via di pubblici incanti, addivennero all'alienazione degli stabili alle medesime appartenenti. E finalmente, avendo ricorso alla Curia Arcivescovile di Torino,  questa  il 1° Dicembre 1564 emanò favorevole Decreto con cui sanzionando in ogni sua parte l'operato del Consiglio Comunale, dichiarava sciolto da ogni ulteriore vincolo di debito chiunque vi si fosse conformato a condizione, che il riunito patrimonio delle anzi dette due Confraternite si applicasse all'erezione del progettato Ospedale, e che questo dalle medesime, che vi somministravano il primo fondo di dotazione, venisse denominato di Santo Spirito. Ultimata così ogni pratica relativa all'erezione dell'Ospedale, il Consiglio Civico si è tosto occupato a provvederlo d'apposito locale.  Epperciò il 26 Maggio 1564  acquistava da Messer Alessandro Malabaila la sua piccola Casa.  Ed affinchè il povero avesse tosto a godere il beneficio della Pia Istituzione ivi stabiliva tre letti ad uso dei pellegrinanti qui di passaggio, e successivamente cinque altri per gli infermi della Città.  Ma fattasi quella casa insufficiente ai bisogni della cresciuta popolazione, e per li molti generosi lasciti, che ad un tempo fin dal primo anno dell'erezione cominciarono ad affluire, accresciuto pure l'asse patrimoniale del Pio Istituto, onde in conformità dell'accennato scopo usarne in vantaggio della medesima, si dovette pensare a provvederlo di più ampio locale.   Esaurite pertanto fin dal 1722 le pratiche all'uopo intraprese, per rescritto del Reale Senato di Torino venne prescelto il sito dove si trova l'attuale fabbricato, in cui l'anno 1742, circa la ricorrenza delle feste della Pentecoste vennero poi trasferti li poveri ammalati.  Questo locale poi si mantenne nello stato primitivo di costruzione sino all'anno 1842 in cui per la cospicua eredità dal Signor Bonino Teobaldo Modesto fu Signor Manfredo morendo dismessa con suo testamento 20 Agosto 1839 venne ampliato col prolungamento della manica, che da levante si estende a notte.  Ma le esigenze del servizio, ed il numero sempre crescente dei letti, che di tempo in tempo vennero stabiliti in favore di poveri incurabili, non tardarono a dimostrare la necessità di ulteriori ampliamenti.  Cominciati però questi nel 1867 si vennero continuando sino al presente per cui, oltre all'aver provvisto di sufficiente e più igienico locale gli infermi incurabili, si è potuto ampliare e rendere viemmeglio ventilata la gran Sala degli uomini infermi eventuali, ed impiantare ad uso interno la farmacia, che non ostante la sua riconosciuta necessità, per difetto di locali, non era stata fin qui che un vano desiderio di molte e molte precedenti Amministrazioni.  La sua amministrazione spettava di pieno diritto al Consiglio Comunale che ne deliberava e compiva l'impianto, ed il medesimo in conseguenza ritenendone la generale direzione, ha tosto preso a reggerlo per mezzo di quattro delegati, che eleggeva nel proprio suo seno.  Ed in sì fatto modo si è sempre amministrato sino all'anno 1772 in cui con Regie Patenti 11 Marzo S. M. il Re Carlo Emanuele III avendo ristabilito la Congregazione di Carità ha voluto che dalla Congregazione stessa fosse anche amministrato l'Ospedale.  Quindi l'Ospedale d'allora in poi ha cominciato a reggersi per mezzo di dodici Direttori, sei nati e d'ufficio, cioè: il Parroco della Chiesa di Sant'Andrea, ed uno degli altri due a vicenda in cadun anno, il Giudice, il Sindaco col primo e secondo Consigliere di Città, e sei d'elezione del Consiglio, i quali duravano in carica per due anni, ed alla scadenza del biennio dalla stessa Congregazione venivano a pluralità di voti surrogati, o rieletti.  Se non che per Decreto Imperiale 28 Marzo 1805 tutte le Opere Pie essendo state ridotte sotto una sola generale Amministrazione denominata des Hospices Civils, in dipendenza di questo anche l'Ospedale passò ad avere la forma di governo col medesimo prescritta. Ed il suo personale amministrativo venne ridotto a cinque membri, che sulle osservazioni del Prefetto erano nominati dal Ministro dell'Interno, e scelti sopra una nota di cinque individui formata dagli stessi Amministratori: duravano in carica per un quinquennio, e scadevano per anzianità uno all'anno onde essere surrogati, o rieletti.  Questa forma di governo però non si protrasse oltre l'anno 1814 in cui cessando la dominazione Francese si è ristabilita l'Amministrazione precedente, la quale durò sino alla promulgazione del Regio Editto 24 Dicembre 1836 con cui S. M. il Re Carlo Alberto trovò di prescrivere un sistema economico comune a tutti gli Istituti di Carità, e di Beneficienza.  Per le disposizioni di un tal Regio Editto il personale amministrativo dell'Ospedale venne ad essere composto di sette Membri:  un Presidente, due membri nati, il Parroco ed il Sindaco, e quattro elettivi, che eran nominati, il Presidente per Decreto Regio, ed i membri elettivi, prima per Decreto della Regia Segreteria dell'Interno, poi delle Regie Intendenze Generali, prescelti sopra una tripla nota di candidati formata dalla stessa Amministrazione; duravano in carica per un quinquennio, e scadevano per anzianità uno all'anno per essere surrogati, o rieletti.  Questo numero d'Amministratori venne poi portato a nove colla legge 20 Novembre 1859 con cui S. M. il Re Vittorio Emanuele II intraprese una prima riforma delle Opere, Pie ed ha provvisto, che continuando a farsi per Regio Decreto la nomina del Presidente, passasse al Consiglio Comunale la nomina degli altri otto membri elettivi, che si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.  E con tal numero d'Amministratori continua tuttora a reggersi l'Ospedale in forza della vigente legge 3 Agosto 1862 colla quale si addivenne ad una seconda riforma delle Opere Pie, e si è provvisto che anche nomina del Presidente fosse devoluta al Consiglio Comunale.  Cosi ebbe origine, così venne amministrato, e così per li continui generosi lasciti, tra cui generosissimo il dianzi nominato, crebbe e s'amplio l'Ospedale.  E siccome questi lasciti furo sempre fatti all'Ospedale genere, o determinati specificamente in favore di poveri affetti da malattie croniche ed incurabili, oppure inabili al lavoro per età, od altre indisposizioni fisiche, tutti in conseguenza ordinati a beneficare il povero infermo, che è lo scopo, cui attende l'Ospedale per sua primaria instituzione, così a questo deve essere rivolta l'opera dell'Amministrazione, questo importa regolare con uniformità di metodo, ed è a questo cui vuolsi provvedere col presente Statuto Organico.
Art. 1 L'Ospedale di Santo Spirito venne eretto in Bra per unanime deliberazione del Consiglio Comunale con Decreto 1 Dicembre 1564.
Art. 2 Vi diedero origine e nome due antiche Confrerie di Santo Spirito col patrimonio delle quali si è formato il primo fondo di dotazione.
Art. 3 Attende al ricovero, ed alla cura de' poveri infermi d'amendue i sessi affetti da malattie acute non contagiose, nativi di Bra, e suo territorio, od ivi legalmente domiciliati, ed aventi l'età almeno d'anni otto, ad esclusione delle donne che sono prossime al parto, e delle puerpere, che stanno allattando i loro bambini. Tiene però disponibile un locale isolato per gli individui affetti da malattie contagiose pel caso venisse a manifestarsi nel Comune una qualche epidemia, e questi farà curare separatamente dagli altri infermi.
Art. 4 Mediante pagamento di pensione da stabilirsi col Regolamento amministrativo interno, e da pagarsi a quindicine anticipate, si potranno accettare a cura anche infermi non poveri.
Art. 5 Accoglie pure gli estranei al Comune, che trovandosi qui di passaggio, o temporariamente vi si ammalassero, salvo rimborso della spesa di cura a termini del Regio Decreto 19 Agosto 1851.
Art. 6 Sulla richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza saranno anche ammessi temporariamente, finchè siasi provvisto al definitivo loro ricovero, i maniaci, i detenuti, od accusati di delitti che venissero a cadere infermi, i quali a cautela saranno tenuti in camere apposite fra loro separate, ed assicurate nelle debite forme con riserva di poi ripetere dall'autorità richiedente il rimborso della spesa dell'accordata spedalità.
Art. 7 In ragione dei letti instituiti, e da instituirsi con permanenza annuale o semestrale ricovera altresì li poveri affetti da malattie croniche ed incurabili, i vecchi abitualmente infermicci, o decrepiti, nati, o legalmente qui domiciliati, a meno che sia altrimenti disposto dalle tavole di fondazione di ciascun letto.
Art. 8 Allo scopo di sua instituzione provvede: 1° coi redditi del proprio patrimonio consistente per circa una metà in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, ed il resto, la massima parte in fondi Stabili, e l'altra parte in interessi di annualità, di mutui, residui di mutui, o di prezzo beni; 2° colle liberalità che si vanno facendo da Pii Benefattori tanto per atto tra vivi, che per atto di ultima volontà.
Art. 9 L'Ospedale è amministrato e diretto dalla Congregazione di Carità, cui venne espressamente affidato dalle Regie Patenti 11 Marzo 1772 conservandone distinti lo scopo, la natura speciale, e tenendone separate le attività e le passività del rispettivo patrimonio.
Art. 10 A quest'uopo la Congregazione di Carità si attiene al presente Statuto Organico del Pio Istituto per ciò che ne riflette l'indole, e gli interessi particolari, ed al proprio Statuto Organico per ciò, che riflette le adunanze, le convocazioni, le votazioni e deliberazioni, le attribuzioni del Presidente, e le norme generali di amministrazione.
Art. 11 Salvo i casi gravi ed urgenti, il povero per essere ricoverato deve far constare presso i Medici a ciò delegati, che la malattia da cui si trova affetto è realmente curabile nell'Ospedale. Gli aspiranti ai letti incurabili devono presentare alla Segreteria le carte, e li documenti, che saranno stabiliti col Regolamento amministrativo interno onde comprovare la loro condizione.
Art. 12 I Medici-Chirurghi, che l'Amministrazione nomina per la cura de' ricoverati in quel numero, che sarà richiesto delle esigenze del servizio, devono avere riportato il diploma di Laurea in una Università del Regno.
Art. 15 Il Servizio Sanitario verrà ripartito in due Sezioni, l'una di Medicina, e l'altra di Chirurgia, ed affidato alli Sanitarii per tratto continuo, od alternativamente come giudicherà vieppiù opportuno l'Amministrazione.
Art. 16 L'assistenza degli infermi viene affidata ad un numero d'infermieri, e d'infermiere proporzionato alle esigenze sotto l'immediata dipendenza delle persone incaricate del buon andamento del servizio interno.
Art. 22 Sono considerati come poveri ammissibili al ricovero ed alla cura gratuita nell'Ospedale quelli, che sprovvisti di mezzi sufficienti di fortuna nè per sè, né per parte delle persone che sono legalmente obbligate a soccorrerli, possono provvedere alla cura, di cui si trovano in bisogno.
Art. 23 Qualora si riconosca, che la persona ricoverata non è realmente povera nella conformità suespressa, l'Amministrazione ha diritto di ripetere il rimborso della diaria in base del prezzo che si troverà stabilito nel Regolamento amministrativo interno.

OPAC SBN: Regolamento d'amministrazione e di servizio interno dell'ospedale di Santo Spirito eretto nella città di Bra ed amministrato dalla Congregazione locale di carità;  In onore dei benefattori / Ospedale di Santo Spirito in Bra.




 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
Torna ai contenuti | Torna al menu